Art. 1
Il primo comma dell'art. 21 della legge 11 marzo 1926, n. 396, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «L'Arma del genio comprende: a) 11 Comandi del genio di corpo d'armata, un Comando del genio della Sicilia, un Comando del genio della Sardegna: ciascun Comando con un dipendente Ufficio fortificazioni; b) 12 Reggimenti genio; c) 2 Reggimenti minatori; d) 2 Reggimenti pontieri; e) 1 Reggimento ferrovieri; f) 1 Istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica; g) 1 Officina radiotelegrafica ed elettrotecnica; h) 1 Officina di costruzioni del genio militare; i) 1 Servizio degli specialisti del genio».