LEGGE 3 aprile 1933, n. 311
Art. 1
Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo del la Regia guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1930-31, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze in L. 38.533.183,48 delle quali furono riscosse L. 27.329.322,19 e rimasero da riscuotere ---------- L. 11.203.861,29 ----------
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