LEGGE 3 aprile 1933, n. 369
Art. 1
Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).
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