LEGGE 3 aprile 1933, n. 377
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Per provvedere alle spese di costruzione e di impianto della sede e di laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche, è autorizzata l'assegnazione straordinaria, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, di annue L. 500.000 per sette anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1932-33. Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre in bilancio le relative variazioni. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 aprile 1933 - Anno XI VITTORIO EMANUELE Mussolini - Jung - Ercole. Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
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