LEGGE 6 aprile 1933, n. 382
Art. 1
VITTORIO EMAXUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. La durata del primo concorso nazionale per l'incremento del patrimonio zootecnico ai fini del progresso della cerealicoltura, bandito con decreto dei Capo del Governo 7 febbraio 1930, in attuazione del. R. decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 17, convertito in legge con la legge 30 maggio 1930, numero 756, è prorogata di due anni. Lo stanziamento della somma di otto milioni, autorizzato con il predetto decreto-legge nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per il pagamento dei premi dei quali il concorso è dotato, sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero suddetto per l'esercizio finanziario 1935-36. I concorrenti già regolarmente iscritti al concorso e successivamente ritiratisi, potranno esservi riammessi in seguito a domanda, da presentarsi alla competente Commissione provinciale per la propaganda granaria entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto del Capo del Governo saranno stabilite, in dipendenza della proroga di cui sopra, le occorrenti disposizioni, ad integrazione di quelle contenute nel suddetto decreto 7 febbraio 1930. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 aprile 1933 - Anno XI VITTORIO EMANUELE Mussolini - Jung - Acerbo. Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.