LEGGE 13 aprile 1933, n. 385

Type Legge
Publication 1933-04-13
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato ad ammettere al compenso di demolizione di cui ai Regi decreti-legge 13 novembre 1931, n. 1482, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 418, e 22 luglio 1932, n. 933, un terzo contingente di 200.000 tonnellate di stazza lorda di navi mercantili della specie determinata all'art. 1 del succitato R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1482. Rimangono invariate le altre condizioni e modalità stabilite nel R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1482, salvo i termini per l'inizio e la fine dei lavori di demolizione del nuovo contingente di tonnellaggio, termini, che, per tale contingente, sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 1933 e al 30 giugno 1934.

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