LEGGE 3 aprile 1933, n. 388

Type Legge
Publication 1933-04-03
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese, ordinarie e straordinarie, del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

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