LEGGE 6 aprile 1933, n. 396
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È prorogato, per gli esercizi finanziari 1933-34 e 1934-35, lo speciale assegno annuo di L. 30.000 di cui attualmente gode la Regia accademia dei Lincei per la pubblicazione degli Atti costituzionali del medioevo e dell'età anteriore al Risorgimento italiano e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta. La somma sarà stanziata in apposito capitolo della parte straordinaria della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per gli esercizi finanziari 1933-34 e 1934-35. Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio del predetto Ministero. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 aprile 1933 - Anno XI VITTORIO EMANUELE Mussolini - Jung - Ercole. Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
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