LEGGE 13 aprile 1933, n. 397
Art. 1
Sui prezzi di deliberazione dei prodotti pescherecci venduti nei mercati all'ingrosso del pesce, può essere imposto il pagamento; a) di una provvigione a favore dei commissionari, non superiore al 4,50% dell'importo delle vendite eseguite da quest'ultimi, salvo casi del tutto eccezionali da approvarsi dal Ministero e comunque con una maggiorazione non superiore all'1%; b) di un diritto d'asta per il servizio degli astatori, non superiore all'1,25% dell'importo delle vendite eseguite direttamente dai produttori; c) di un diritto di mercato, per sopperire alle spese dei relativi servizi, non superiore all'1,25 % dell'importo delle vendite di cui alle lettere a) e b); d) di una provvigione a favore dell'Istituto che gestisce la Cassa del mercato, e che si renda responsabile del pagamento dei prodotti venduti nel mercato, non superiore all'1,25% delle vendite di cui alle lettere a) e b). Sui prodotti denunciati alle direzioni dei mercati all'ingrosso ai soli effetti dei necessari controlli, può essere imposto il pagamento di una quota del diritto di mercato, entro il limite di L. 0,50 per quintale.
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