Art. 1
È istituito un Ente di previdenza, al quale sono iscritti di ufficio tutti gli avvocati ed i procuratori che siano iscritti negli albi. L'Ente provvederà ad erogazioni temporanee o continuative a favore dei detti professionisti e delle loro famiglie, nei casi e con le modalità che saranno stabiliti a termini dell'art. 2.