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LEGGE 13 aprile 1933, n. 406

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

È istituito un Ente di previdenza, al quale sono iscritti di ufficio tutti gli avvocati ed i procuratori che siano iscritti negli albi. L'Ente provvederà ad erogazioni temporanee o continuative a favore dei detti professionisti e delle loro famiglie, nei casi e con le modalità che saranno stabiliti a termini dell'art. 2.