LEGGE 6 aprile 1933, n. 427
Art. 1
Le disposizioni contenute nel testo unico della finanza locale, 14 settembre 1931, n. 1175, per i contributi di miglioria in conseguenza della esecuzione di opere pubbliche da parte dei Comuni e delle Provincie, sono estese anche alle opere pubbliche eseguite dallo Stato o col concorso dello Stato.
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