LEGGE 3 maggio 1933, n. 436
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Le obbligazioni emesse dalla Sezione finanziamenti industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale sono assimilate, ad ogni effetto, alle cartelle di credito fondiario, e sono ammesse, di diritto, alle quotazioni di borsa. Esse sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni. Gli enti, di qualsiasi natura, esercenti il credito e le assicurazioni, nonchè gli enti morali, sono autorizzati ad investire le proprie disponibilità obbligazioni della Sezione, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamenti o di statuti generali o speciali. Le obbligazioni emesse dalla Sezione sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo, presenti e futuri, spettanti sia all'Erario sia agli Enti locali. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Siracusa, addì 3 maggio 1933 - Anno XI VITTORIO EMANUELE Mussolini - De Francisci p. Il Ministro per le finanze: (R. decreto 22 aprile 1933-XI) Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Di Francisci.
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