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LEGGE 10 aprile 1933, n. 522

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi in materia di navigazione interna, stipulati in Ginevra, il 9 dicembre 1930, fra l'Italia ed altri Stati: 1° Convenzione sui provvedimenti amministrativi per il riconoscimento del diritto alla bandiera delle navi di navigazione interna, con Protocollo annesso; 2° Convenzione concernente l'immatricolazione delle navi di navigazione interna, i diritti reali su di esse ed altre materie connesse, con Protocollo annesso; 3° Convenzione per l'unificazione di alcune regole in materie, di urto durante la navigazione interna, con Protocollo annesso.