LEGGE 8 maggio 1933, n. 524
Art. 1
Per provvedere alle opere di ricerca mineraria in Albania ed al passaggio allo sfruttamento della parte del giacimento del Devoli, individuata come petrolifera, è autorizzata la spesa di 200 milioni, ripartita in quattro esercizi, a decorrere dal 1933-34. La detta somma sarà somministrata gradatamente all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in relazione alle occorrenze per la gestione. Si applicano alle spese da sostenersi col fondo predetto le disposizioni sancite dal R. decreto-legge 8 luglio 1925, numero 1301.
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