LEGGE 20 aprile 1933, n. 539
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. In modificazione di quanto è stabilito dalla legge 6 giugno 1932, n. 659, il termine della prescrizione delle monete di nichelio puro da centesimi 50 a contorno liscio, che hanno cessato dal corso legale alla data del 31 dicembre 1931, è prorogato al 30 giugno 1934. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 aprile 1933 - Anno XI VITTORIO EMANUELE Mussolini - Jung Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
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