LEGGE 5 giugno 1933, n. 557

Type Legge
Publication 1933-06-05
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Le promozioni ai posti disponibili annualmente di consigliere di Corte di appello e parificati si conferiscono: a) per quattro decimi dei posti in seguito a concorso per titoli b) per tre decimi ai giudici e sostituti procuratori del Re dichiarati promovibili per merito distinto; c) per un decimo ai primi pretori e pretori ugualmente dichiarati promovibili per merito distinto; d) per due decimi ai giudici e sostituti procuratori del Re dichiarati promovibili per merito. Le dichiarazioni di promovibilità per merito distinto e per merito vengono attribuite in seguito a scrutinio. Qualora i vincitori del concorso, ovvero i primi pretori ed i pretori promovibili in Corte di appello, non risultino in numero sufficiente per coprire le quote annuali di posti ad essi assegnate, le rispettive differenze vanno ad aumentare il numero dei posti da conferire ai giudici ed ai sostituti procuratori del Re promovibili per merito distinto. È abrogata la disposizione di cui alla parte prima dell'articolo 7 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 663.

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