LEGGE 29 maggio 1933, n. 594

Type Legge
Publication 1933-05-29
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Le disposizioni contenute nel capo I della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, sono applicabili anche ai capitani del servizio tecnico di artiglieria, del servizio degli specialisti del genio e del servizio tecnico automobilistico. Per gli anzidetti capitani sono richiesti tutti i requisiti contemplati dalla citata legge. Si prescinde, peraltro, dalla condizione di aver comandato complessivamente, per almeno due anni, il reparto corrispondente al grado di capitano. Le prove che gli ufficiali sopra indicati debbono sostenere per concorrere all'avanzamento anticipato saranno di carattere tecnico e verranno stabilite con decreto Reale.

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