LEGGE 8 giugno 1933, n. 644
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. A decorrere dall'esercizio finanziario 1932-33 è assegnato a favore dell'Istituto di studi romani in Roma il contributo annuo di L. 200.000, da stanziarsi in apposito capitolo della parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale. Il Ministero delle finanze è autorizzato ad apportare nello stato di previsione suddetto le occorrenti variazioni. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 giugno 1933 - Anno XI VITTORIO EMANUELE Mussolini - Jung - Ercole Visto, il Guardasiglli: De Francisci.
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