LEGGE 5 giugno 1933, n. 647
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il contributo annuo di L. 200.000 dello Stato a favore dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze, di cui alla legge 17 marzo 1930, n. 412, continuerà ad essere corrisposto, nella misura ridotta di L. 176.000, per gli esercizi finanziari 1932-33 e successivi. La somma graverà nella misura di L. 140.800 complessive sui bilanci del Ministero delle colonie e dei Governi coloniali, di L. 17.600 su quello del Ministero degli affari esteri e di L. 17.600 su quello dell'agricoltura e delle foreste. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 giugno 1933 - Anno XI VITTORIO EMANUELE Mussolini - De Bono - Jung - Acerbo. Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
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