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LEGGE 15 giugno 1933, n. 693

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

Oltre agli ufficiali, ai sottufficiali e ai militi addetti agli uffici di investigazione politica, istituiti presso i Comandi di legione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, possono essere incaricati di investigazioni relative a delitti contro la personalità dello Stato di cui al libro II, titolo I del Codice penale, anche altri ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, da prescegliersi dal Comando generale della Milizia medesima. Gli incarichi di cui al comma precedente sono preventivamente segnalati di volta in volta dal Comando generale della Milizia al Ministero dell'interno.