← Current text · History

LEGGE 15 giugno 1933, n. 698

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

La revisione delle sentenze pronunciate dai Tribunali speciali delle Colonie è devoluta per i casi e secondo il procedimento previsto dal R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1759, al Consiglio di revisione istituito per il Regno col medesimo decreto.