LEGGE 22 giugno 1933, n. 797
Art. 1
Possono essere ammessi ai concorsi per posti di segretario comunale, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, convalidato con la legge 13 dicembre 1928, n. 2944, i segretari comunali delle Podesterie di Rodi e di Coo, nelle isole dell'Egeo, che siano provvisti del titolo di abilitazione alle funzioni di segretario comunale. Agli effetti della partecipazione ai concorsi, il segretario della Podesteria di Rodi è considerato come appartenente al grado 3° della gerarchia, e quello della Podesteria di Coo al grado 4°. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con quello degli esteri, i segretari dei Comuni predetti possono essere trasferiti in Comuni del Regno, cui sia attribuito un segretario da medesimo grado. Analogamente, i segretari inscritti nei ruoli provinciali del Regno ed appartenenti ai detti gradi possono essere trasferiti nelle Podesterie di Rodi e di Coo, con decreto del Ministero degli esteri, di concerto con quello dell'interno.
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