LEGGE 5 giugno 1933, n. 816
Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/1933
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135, recante disposizioni relative al reclutamento degli ufficiali della Regia guardia di finanza ed all'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa appartenenti al Corpo medesimo, con le seguenti modificazioni: a) all'art. 14, dopo le parole «i sottufficiali», aggiungere «gli appuntati»; b) dopo l'art. 14, aggiungere il seguente art. 14-bis «L'indennita', spettante agli ufficiali della Regia guardia di finanza di cui agli articoli 14-bis e 14-novies, aggiunti al R. decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1710, e' regolata, agli effetti tributari, dalle stesse disposizioni vigenti per l'Opera di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 giugno 1933 - Anno XI VITTORIO EMANUELE Mussolini - Gazzera - Sirianni - Jung - Ercole Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
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