LEGGE 15 giugno 1933, n. 822
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato ad emanare il testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento e sul funzionamento delle scuole italiane all'estero, coordinando e, all'occorrenza, integrando ed adattando tali disposizioni alle nuove esigenze delle scuole stesse. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 15 giugno 1933 - Anno XI VITTORIO EMANUELE Mussolini - Jung - Ercole Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
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