LEGGE 22 giugno 1933, n. 851

Type Legge
Publication 1933-06-22
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

Le zone di malaria endemica per ciascuna Provincia e le eventuali loro variazioni sono determinate con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno. Una zona di territorio è dichiarata malarica quando presenti condizioni favorevoli alla diffusione simultanea, o a brevi intervalli, di più casi di febbre malarica, contratta sul luogo.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.