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LEGGE 22 giugno 1933, n. 875

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

Le ditte che costruiscono nel Regno pianoforti, autopiani, harmonium e strumenti consimili a tastiera, hanno l'obbligo di contrassegnare gli strumenti costruiti del nome della ditta e della località in cui detti strumenti sono stati costruiti. Gli strumenti costruiti all'estero debbono essere muniti dei suindicati contrassegni all'atto dell'importazione nel Regno.