LEGGE 15 giugno 1933, n. 886
Art. 1
Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi in materia di circolazione stradale, stipulati, tra l'Italia ed altri Stati, in Ginevra, il 28-30 marzo 1931: 1° Convenzione per la unificazione internazionale delle segnalazioni stradali (con un Allegato); 2° Convenzione per il regime fiscale delle automobili estere (con un Allegato ed un Protocollo annesso); 3° Accordo fra le Autorità doganali per facilitare l'accertamento dei trittici non scaricati o smarriti.
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