LEGGE 8 giugno 1933, n. 888

Type Legge
Publication 1933-06-08
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue; Articolo unico. Il quarto comma dell'art. 22 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto dell'8 ottobre 1931, n. 1604, è così modificato: «La licenza di pesca ha la durata di un anno a decorrere dal giorno del rilascio». La nota al n. 20 della tabella A, annessa al R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3279, nella parte concernente la durata della licenza, è modificata come segue: «La licenza di cui alle lettere a) e b) ha la durata di un anno a decorrere dalla data del rilascio». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 giugno 1933 - Anno XI VITTORIO EMANUELE Mussolini - Jung - Acerbo Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

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