LEGGE 6 luglio 1933, n. 947
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato, sentito il Consiglio di Stato, a coordinare e riunire in testo unico le disposizioni di legge emanate in materia sanitaria, con facoltà di modificarle e di integrarle, anche in relazione al nuovo ordinamento amministrativo delle Provincie e dei Comuni ed alle disposizioni del nuovo Codice penale. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 6 luglio 1933 - Anno XI VITTORIO EMANUELE Mussolini. Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
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