LEGGE 8 giugno 1933, n. 1119
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Agli effetti dell'art. 3, n. 9, del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, i terreni acquistati od espropriati dalle Provincie per la costituzione dei campi di fortuna, nonchè le costruzioni e gli impianti in essi eseguiti, passano in proprietà dello Stato a titolo gratuito e sono acquisiti al Demanio aeronautico. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 giugno 1933 - Anno XI VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - BALBO - JUNG Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
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