Act 033U1592
Art. 63. ([Art. 15, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art15) - [Art. 2, commi 2°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-10-31;2492~art2-com2) e [3°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-10-31;2492~art2-com3), e [art. 6, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-10-31;2492~art6) - [Art. 2, comma 1°, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-05-22;744~art2-com1) - [Art. 22, commi 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art22-com1) e [2°, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art22-com2) - [Art. 3, R. decreto-legge 28 ottobre 1924, n. 1850](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-10-28;1850~art3) - [Art. 3, R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1851](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-06;1851~art3) - [Art. 17, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-27;2135~art17-com1) - [Art. 3, R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2678](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-22;2678~art3) - [Art. 1, R. decreto 16 febbraio 1933, n. 261](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-16;261~art1)). Per le Universita' e gli Istituti superiori di cui alla tabella A, e per gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, i ruoli organici dei posti di professore delle singole Facolta' e Scuole sono determinati dall'annessa tabella D. In aggiunta ai posti di ruolo assegnati alle singole Facolta' o Scuole di ciascuna Universita' o Istituto superiore, a termini della tabella D, e' consentito istituire con decreto Reale altri posti, anche in relazione a determinati insegnamenti, sempre che i relativi mezzi siano forniti da Enti o da privati mediante regolari convenzioni tra questi e le Universita' o gli Istituti superiori, da approvarsi con lo stesso decreto Reale. I professori titolari dei posti cosi' istituiti hanno trattamento giuridico ed economico identico a quello degli altri professori titolari. Con decreto Reale, su conforme parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, potranno apportarsi modificazioni al riparto dei posti tra i ruoli organici di cui al primo comma del presente articolo, in relazione alle norme contenute negli articoli 18 e 20, ed a mutamenti verificatisi nella situazione degli insegnamenti o degli studi. Per le Universita' e gli Istituti superiori di cui alla tabella A, le modificazioni potranno anche riguardare il riparto dei posti di ruolo fra piu' Universita' o Istituti; per gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali le modificazioni potranno invece essere effettuate solo nell'ambito di ciascun Istituto. ((350))
Testo unico-art. 64
Art. 64. (Art. 82, lettera c, R. decreto 30 settembre 1923, n 2102). Per le Universita' e gli Istituti di cui alla tabella B, esclusi gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, i ruoli organici dei posti di professore per ciascuna Facolta' o Scuola sono determinati nella convenzione relativa al mantenimento dell'Universita' o Istituto. Il numero dei posti deve essere tale da assicurare l'efficace funzionamento della Facolta' o Scuola medesima.
Testo unico-art. 65
Art. 65. (Art. 22, comma 3°, e 24, [R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 5, commi 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art5-com1) e 2, [R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 4, commi 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-10-27;1933~art4-com1), e 2°, [decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1927-10-27;2135~art6), [R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176)). Ai posti vacanti presso ciascuna Facolta' o Scuola si provvede con nuove nomine o con trasferimenti. Salvo il disposto del comma successivo, spetta alla Facolta' o Scuola di deliberare sul modo di provvedere stabilmente ai posti disponibili. Le relative deliberazioni debbono essere prese non oltre il 15 ottobre, quando trattisi di nuove nomine da farsi per concorso, non oltre il 15 novembre nei casi di trasferimento o di nomina a norma dell'art. 81. (88) ((114)) I posti stabiliti nel ruolo organico di ciascun Istituto superiore di scienze economiche e commerciali sono riservati agli insegnamenti di materie fondamentali. Gli insegnamenti complementari non possono essere coperti da professori di ruolo se non quando, con le norme dell'art. 63, comma secondo, per dotazione speciale di Enti o di privati e senza aggravio per lo Stato, sia istituito un corrispondente posto nel ruolo organico dell'Istituto.
Testo unico-art. 66
Art. 66. ([Art. 11, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-04;1604~art11) - [Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art6)). I posti di ruolo di professore, assegnati alle singole Facolta' e Scuole, sono disponibili, agli effetti dell'articolo precedente, dopo venti giorni dalla data del provvedimento in virtu' del quale il titolare e' trasferito altrove o cessa per qualsiasi causa dall'ufficio, ovvero venti giorni dopo il decesso del titolare.
Testo unico-art. 67
Art. 67. ([Art. 6, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-09-25;1585~art6) - [Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art6)). ((Quando un posto di ruolo sia vacante da oltre un biennio, il Ministro, uditi, per la designazione della cattedra da coprire, la Facolta' interessata e il Consiglio superiore della pubblica istruzione, bandisce il concorso entro il 30 aprile)).
Testo unico-art. 68
Art. 68. (Art. 1, R. decreto-legge 4 settembre 1925, 1604 - [Art. 5, comma 3°, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-10-27;1933~art5-com3) - [Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art6)). Salvo il disposto dell'art. 81, ove una Facolta' o una Scuola deliberino di provvedere con nuova nomina a un posto vacante, propongono al Ministro l'apertura del concorso. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE 1945, N. 238)). Il concorso e' aperto a tutti con bando che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale almeno due mesi prima della scadenza. Il concorso e' per titoli: tuttavia la Commissione giudicatrice puo' richiedere ai concorrenti una prova dell'attitudine didattica, e, occorrendo, anche una. prova pratica. Quando le deliberazioni delle Facolta' o Scuole riguardino nuove nomine da farsi per concorso, esse devono essere approvate dal Consiglio superiore dell'educazione nazionale.
Testo unico-art. 69
Art. 69. ([Art. 5, comma 4°, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-10-27;1933~art5-com4) - [Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art6) - [Art. 14, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art14) - [Legge 16 giugno 1932, n. 812](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1932-06-16;812)). I concorsi proposti dalle Facolta' e Scuole interessate, ai sensi dell'art. 65, nel periodo dal 16 ottobre al 15 ottobre dell'anno successivo, possono essere banditi fino a tutto il successivo mese di aprile. (88) ((114)) Le nomine conseguenti hanno decorrenza non anteriore al 1° novembre e non posteriore al 1° dicembre. Superato questo termine, le nomine avranno effetto entro il corrispondente periodo dell'anno successivo.
Testo unico-art. 70
Art. 70. ([Art. 5, comma 2°, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-02-04;119~art5-com2) - [Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art6) - Art. 15, commi 1° a 7°, [R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227)). La commissione giudicatrice e' composta di cinque membri. La Facolta' o la Scuola, che ha richiesto il concorso, designa tre professori o cultori della materia messa a concorso. Le Facolta' e le Scuole, cui normalmente appartiene la materia messa a concorso (esclusa la Facolta' o la Scuola che ha chiesto il concorso) designano collegialmente sei professori di ruolo che siano o siano stati titolari della materia. Solo in mancanza di detti professori potranno essere designati cultori della materia. Agli effetti di cui al comma precedente le Facolta' di scienze politiche e di scienze economiche e commerciali sono considerate come Facolta' di giurisprudenza, le Facolta' di medicina veterinaria come Facolta' di medicina e chirurgia, le Facolta' di architettura come Facolta' d'ingegneria, e le Facolta' di agraria come Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. Il Consiglio superiore dell'educazione nazionale designa sei professori di ruolo o cultori della materia messa a concorso. Il Ministro nomina la Commissione, scegliendo un commissario nel primo gruppo di designazioni, due nel secondo gruppo e due nel terzo. I professori di ruolo, che intendono prender parte ad un concorso, non possono partecipare alle designazioni per la costituzione della Commissione giudicatrice, e, se vi partecipano, sono esclusi dal concorso. I professori o cultori, che fanno parte della prima sezione del Consiglio superiore, non possono essere compresi nelle designazioni.
Testo unico-art. 71
Art. 71. ([Art. 3, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-04;1604~art3) - [Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art6)). Le modalita' per le designazioni da farsi dalle Facolta', e dalle Scuole sono fissate con ordinanza ministeriale. Lo spoglio delle proposte delle Facolta' e delle Scuole e' fatto dal Presidente della prima sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.
Testo unico-art. 72
Art. 72. ([Art. 4, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-04;1604~art4) - [Art. 5, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-02-04;119~art5) - [Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art6)). Quando trattisi di provvedere a posti di ruolo di Scuole speciali, il Ministro, su proposta del Comitato esecutivo della prima sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, indica da quali Facolta' o Scuole debbano essere fatte le designazioni di cui agli articoli precedenti. Con ordinanza Ministeriale e' stabilito, udito il Comitato esecutivo predetto, in quali casi i componenti di Scuole speciali debbano partecipare alle designazioni per i concorsi di altre Facolta' o Scuole. Il Ministro, su proposta del Comitato stesso, puo' chiamare a prendere parte alle designazioni di speciali concorsi anche professori di Facolta' o Scuole alle quali non appartenga il posto messo a concorso. In tal caso i detti professori procedono alle designazioni insieme con le Facolta' o Scuole a cui appartiene il posto.
Testo unico-art. 73
Art. 73. ([Articoli 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-04;1604~art5) e [7, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-04;1604~art7) - [Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art6)). ((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 09 MAGGIO 1994, N. 608](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1994-05-09;608))). La Commissione, con motivata relazione, propone al piu' tre candidati che essa ritenga degni di coprire il posto messo a concorso, graduandoli in ordine di merito, e non mai alla pari. La relazione deve essere integralmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale. Il Ministro, sentito il parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, sulla regolarita' degli atti, decide della loro approvazione. Dopo di che comunica alla Facolta' o alla Scuola interessata i nomi dei candidati proposti dalla Commissione. La Facolta' o la Scuola con il voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo presenti alla seduta designa al Ministro per la nomina uno dei candidati proposti dalla Commissione. E il Ministro, constatata la regolarita' della procedura, da' corso, con suo decreto, alla nomina stessa se il designato sia il primo della graduatoria, quando trattisi di provvedere a posti di Regie Universita' o di Regi Istituti superiori. Qualora la designazione della Facolta' o della Scuola cada sul secondo o sul terzo della graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice, la nomina non puo' essere approvata ed effettuata se non quando chi preceda nella graduatoria stessa rifiuti la nomina o la consegna presso altra Facolta' o Scuola o altro Istituto, ovvero quando egli sia gia' professore di ruolo in un Istituto di grado universitario.
Testo unico-art. 74
Art. 74. (Articoli 21, ultimo comma, e [84, 1° comma, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art84-com1) - Art. 18, ultimo comma, [R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2172~art8), [R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 13](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-04;1604~art13), [R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-10-27;1933~art6), [R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art15), penultimo comma, [R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227)). Le spese per le Commissioni giudicatrici, quando trattisi di concorsi a posti di Universita' o d'Istituti superiori di cui alla tabella A sono a carico dello Stato; quando trattisi di concorsi a posti di Universita' o di Istituti superiori di cui alla tabella B, sono a carico delle Universita' e degli istituti stessi. Tuttavia le altre Universita' e gli altri Istituti superiori che si valessero dell'esito del concorso debbono rimborsare all'Universita' o all'Istituto superiore che ha sostenuto la spesa una quota corrispondente al totale della spesa stessa diviso per il numero degli eleggibili. In caso di annullamento degli atti di concorso, la spesa e' a carico del bilancio dello Stato. Ai componenti le Commissioni giudicatrici spettano il rimborso delle spese di viaggio e le indennita' che sono stabilite dal regolamento generale universitario.
Testo unico-art. 75
Testo unico-art. 75 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE 1945, N. 238))
Testo unico-art. 76
Art. 76. ([Art. 6, R. decreto- legge 4 settembre 1925, n. 1604](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-04;1604~art6) -- Art. 7. [R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-10-27;1933~art3), [R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38 - Art. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-01-13;38~art6), [R. decreto-legge 3 luglio 1920, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1920-07-03;1176)) Dell'esito del concorso, dopo le deliberazioni della Facolta' o della Scuola per le quali il concorso stesso fu bandito, ed entro un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso stesso, possono valersi le altre Facolta' o Scuole, designando al Ministro, per la nomina, con le modalita' e le condizioni di cui ai precedenti articoli, uno fra i candidati proposti dalla Commissione giudicatrice, che non sia stato nominato al posto messo a concorso, o che, gia' scelto da una Facolta' o da una Scuola, non abbia rifiutato la nomina stessa. Qualora ai vincitori di concorsi a posti di Regie Universita' o di Regi Istituti superiori non sia offerta la nomina in Universita' o Istituti superiori il Ministro puo', dopo un mese ed entro un biennio dall'approvazione totale o parziale della graduatoria, con le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 73, nominare i vincitori suddetti al posto per cui fu bandito il concorso, o a un posto della stessa materia in altre Regie Universita' o Regi Istituti superiori che abbiano chiesto senza effetto l'apertura del concorso per la materia stessa nell'anno precedente all'approvazione del concorso espletato. ((329))
Testo unico-art. 77
Art. 77. ([R. decreto 9 agosto 1929, n. 1496 - Art. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1929-08-09;1496~art6), R. decreto-legge 3 luglio 1930, n, 1176). Coloro che in un concorso a posti di ruolo di professori di Universita' o di istituti superiori di istruzione siano compresi nella terna dei vincitori, sono considerati vincitori di concorso per i Regi Istituti medi d'istruzione per quella materia o gruppo di materie che sara' stabilito dal Comitato esecutivo della sezione seconda del Consiglio superiore della educazione nazionale. Essi, pertanto, a seconda che non siano o siano di gia' insegnanti di ruolo nelle Scuole medie, saranno nominati o saranno ammessi al passaggio di ruolo per l'insegnamento della suddetta materia o gruppo di materie, con le norme comuni che regolano le nomine e i passaggi di ruolo degli insegnanti medi.
Testo unico-art. 78
Art. 78. (Art. 17. comma 1°, 19, 21, ultimo comma, e [84, 1° comma, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art84-com1) - Art. 6, 1° comma, [R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492 - Art. 18](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-10-31;2492~art18), ultimo comma, [R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2172~art12), [R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-04;1604~art3), [R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-10-27;1933~art7), [R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-27;2135~art6), [R. decreto-legge 3 luglio 1930, n 1176 - Art. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art15), penultimo comma, e [art. 16 R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art16)). I professori di ruolo sono ordinari e straordinari. Essi sono nominati straordinari per la durata di tre anni solari, durante i quali possono essere dispensati dall'ufficio su motivata deliberazione della Facolta' o Scuola. Al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio possono conseguire la nomina ad ordinario in base a giudizio reso sulla loro operosita' scientifica e didattica da una Commissione nominata dal Ministro su designazione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, e composta di tre professori o cultori della materia o di materia affine. Alla Commissione deve essere sottoposta una motivata relazione circa l'operosita' e la efficacia didattica dimostrate e circa il modo col quale sono stati adempiuti in genere i doveri accademici durante il triennio, redatta dal Consiglio della Facolta' o della Scuola. Ove il giudizio sia sfavorevole, i professori, su parere conforme del Consiglio superiore, possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di nuova Commissione. Nelle more del giudizio per il conferimento della nomina ad ordinario i professori sono considerati, a tutti gli effetti, in servizio attivo. La nomina ad ordinario ha effetto dal giorno successivo a quello in cui il professore ha compiuto il triennio ed eventualmente il quinquennio di servizio come professore straordinario. Coloro che non possono conseguire la nomina ad ordinario, sono dispensati dal servizio a datare dal mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole nei loro riguardi e' divenuto definitivo. Ai professori nominati in virtu' dell'art. 81 sono attribuiti, all'atto stesso della nomina, il grado di ordinario e lo stipendio corrispondente. Ai componenti le Commissioni di cui al terzo comma del presente articolo spettano il rimborso delle spese di viaggio e le indennita' previste dall'art. 74. Le spese relative sono a carico dello Stato per le l'Universita' e gli Istituti di cui alla tabella A; a carico delle Universita' e Istituti per le Universita' e Istituti di cui alla tabella B.
Testo unico-art. 79
Art. 79. ([Art. 9, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-04;1604~art9) - [Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art6)). Qualora le nomine, in seguito al risultato dei concorsi di cui ai precedenti articoli, cadano su chi gia' ricopra il posto di professore di ruolo, questi conserva la propria anzianita' e, il grado che occupava al momento della nuova nomina.
Testo unico-art. 80
Art. 80. ([Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art6) - [Art. 17, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art17)). La nomina dei professori straordinari in seguito a concorso puo' avere luogo, oltre che per la materia messa a concorso, anche per materia che sia parte di quella. In una stessa Facolta' o Scuola possono essere nominati piu' titolari per effetto di uno stesso concorso.
Testo unico-art. 81
Testo unico-art. 81 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 APRILE 1948, N. 489))
Testo unico-art. 82
Art. 82. (Art. 21. [commi 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~com1) e [2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~com2) - [Art. 18, commi 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2172~art18-com1) e [2°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2172~art18-com2) - [Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art6)). Tutti i provvedimenti concernenti le nuove nomine e il conferimento del grado di ordinario sono adottati con decreto del Ministro. Tutti gli atti relativi debbono essere integralmente pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero della educazione nazionale.
Testo unico-art. 83
Testo unico-art. 83 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE 1945, N. 238))
Testo unico-art. 84
Art. 84. (Art. - 23, [R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art6), [R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176)). I professori di ruolo, ancorche' alla loro cattedra siano addetti aiuti, assistenti o lettori, hanno obbligo di dedicare al proprio insegnamento, sotto forma sia di lezioni cattedratiche sia di esercitazioni, tante ore settimanali, quante la natura e l'estensione dell'insegnamento stesso richiedano; di osservare l'orario scolastico prestabilito; di attendere alla direzione dei gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili, annessi alle loro cattedre; di partecipare alle funzioni accademiche e a quelle ad esse connesse, cui siano chiamati, e cioe' adunanze di Consigli delle Universita' o Istituti, Commissioni per prove di profitto o per esami di laurea o diploma, e per esami di Stato. Commissioni per nomine di professori di ruolo o per abilitazioni alla libera docenza, Commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre d'Istituti medi d'istruzione e simili.
Testo unico-art. 85
Art. 85. ([Art. 24, comma 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art24-com2) - [Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art6)). Ai professori e' garantita liberta' d'insegnamento; ma essi hanno l'obbligo di uniformarsi alle deliberazioni della Facolta' o Scuola, per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi.
Testo unico-art. 86
Art. 86. ([Art. 25, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art25) - [Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art6)). I professori hanno obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'Universita' o Istituto cui appartengono. Possono tuttavia essere autorizzati dal rettore o direttore, udito il Consiglio di Facolta' o Scuola, a risiedere in localita' prossima, ove cio' sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri d'ufficio.
Testo unico-art. 87
Art. 87. ([Art. 27, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art27) - [Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art6)). Ai professori di ruolo possono essere inflitte, secondo la gravita' delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari: 1° la censura; 2° la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno; 3° la revocazione; 4° la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni; 5° la destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni.
Testo unico-art. 88
Art. 88. ([Art. 28, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art28) - [Art. 6, decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1930-07-03;1176~art6)). La censura e' una dichiarazione di biasimo per mancanze ai doveri d'ufficio o per irregolare condotta, che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignita' e l'onore del professore. Essa e' inflitta per iscritto dal Ministro o dal rettore dell'Universita' o direttore dell'Istituto, udite le giustificazioni del professore. Contro tale punizione, se inflitta dal rettore o direttore, e' ammesso, entro quindici giorni dalla notificazione, ricorso al Ministro, che decide con provvedimento definitivo. La censura, ai rettori e direttori e' inflitta esclusivamente dal Ministro.
Testo unico-art. 89
Art. 89. ([Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art6) - [Art. 21, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art21)). Le punizioni, di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'art. 87, si applicano secondo i casi e le circostanze, per le seguenti mancanze: a) grave insubordinazione; b) abituale mancanza ai doveri di ufficio; c) abituale irregolarita' di condotta; d) atti in genere, che comunque ledano la dignita' o l'onore del professore. La punizione di cui al n. 2 importa, oltre la perdita degli emolumenti, l'esonero dell'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse, e la perdita, ad ogni, effetto, dell'anzianita' per tutto il tempo della sua durata. Il professore che sia incorso nella punizione medesima non puo' per dieci anni solari essere nominato rettore di Universita' ((o direttore di Istituzione universitaria)). Dette punizioni sono inflitte dal Ministro su conforme parere di una Corte di disciplina, composta del Sottosegretario di Stato dell'educazione nazionale che la presiede, e di otto membri eletti nel proprio seno dalla prima sezione del Consiglio superiore, i quali durano in carica un biennio e possono essere confermati. La Corte di disciplina e' costituita con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale. (61) Per la validita' delle adunanze e' necessaria la presenza di almeno cinque membri del collegio. All'incolpato deve essere fatta la contestazione degli addebiti e prefisso un termine per la presentazione delle sue deduzioni. Egli ha diritto di essere sentito personalmente dalla Corte di disciplina.
Testo unico-art. 90
Art. 90. ([Art. 30, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art30) - [Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art6)). Ove la gravita' dei fatti lo richieda, il Ministro puo' ordinare a carico di un professore la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio a tempo indeterminato, anche prima di conoscere le deduzioni dell'interessato, salvo regolare procedimento disciplinare.
Testo unico-art. 91
Art. 91. ([Art. 31, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art31) - [Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art6)). Il rettore o direttore puo' ordinare la temporanea chiusura dei corsi; che diano occasione a gravi inconvenienti di qualsiasi natura o a disordini.
Testo unico-art. 92
Art. 92. ([Art. 6, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-05-22;744~art6) - [Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art6)). Ai professori di ruolo sono applicabili, in quanto non contrastino col presente T. U. le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 9°, e 66 del [R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2960), contenenti norme sulla disciplina degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.
Testo unico-art. 93
Art. 93. ([Art. 85, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art85) - Art. 5, comma ultimo, [R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-10-27;1933~art6), [R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 19](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art19), [R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227)). I professori di ruolo possono col loro consenso essere trasferiti ad un posto, della stessa materia. Essi possono inoltre essere trasferiti ad un posto di diversa materia, quando siano stati titolari della materia stessa, ovvero siano stati compresi da non oltre un biennio in una terna di concorso a cattedra di quella materia, ovvero quando dovrebbero assumere l'insegnamento di materia che costituisca una parte di quella da loro insegnata. I professori di ruolo, all'infuori dei casi contemplati nel comma precedente, possono essere trasferiti a un posto di materia diversa quando siano professori ordinari, ovvero quando abbiano tenuto per almeno un triennio l'incarico di quella materia. Ogni trasferimento e' disposto su deliberazione adottata dalla Facolta' o Scuola competente col voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo appartenenti alla Facolta' o Scuola medesima; ma, per i trasferimenti di cui al precedente comma, sulla deliberazione dev'essere sentito il parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale. A posti vacanti presso Universita' o Istituti, di cui alla tabella A e alla tabella B possono essere trasferiti, con l'osservanza delle norme del presente articolo, anche professori di ruolo appartenenti ad Universita' o Istituti liberi. Il Ministro, udito il parere del Consiglio superiore, puo' differire o non consentire trasferimenti di professori, quando cio' sia opportuno nell'interesse degli studi. Non e' dovuta ai professori alcuna indennita' di trasferimento a carico del bilancio dello Stato. I trasferimenti hanno decorrenza non anteriore al 1° novembre e non posteriore al 1° dicembre di ciascun anno.
Testo unico-art. 94
Art. 94. ([Art. 18, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-09-25;1585~art18) - [Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art6)). Su proposta della Facolta' o Scuola competente e col consenso del titolare, puo' essere modificata la denominazione di un insegnamento coperto da un professore di ruolo. In tal caso il Consiglio superiore dell'educazione nazionale, nell'esprimere il proprio avviso circa la modificazione dello statuto, dovra' altresi' pronunziarsi intorno alla trasferibilita' del professore.
Testo unico-art. 95
Art. 95. ([Art. 21, commi 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art21-com1) e [2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art21-com2) - [Art. 18, commi 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2172~art18-com1) e [2°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2172~art18-com2)). Tutti i provvedimenti che riguardano i trasferimenti di professori sono adottati con decreto del Ministro; e tutti gli atti relativi debbono essere integralmente pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale.
Testo unico-art. 96
Art. 96. ([Art. 1, R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-12-19;2321~art1) - [Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art6) - [Art. 68, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art68)). Con decreto del Ministro dell'educazione nazionale possono essere messi a disposizione del Ministro degli affari esteri professori di ruolo delle Regie Universita' e dei Regi Istituti d'istruzione superiore per insegnamenti o per altri uffici scientifici presso Universita' o Istituti superiori all'estero, sia nazionali che dipendenti da Governi stranieri, conservando la loro qualita' di professori di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico. La supplenza negli insegnamenti, di cui i professori anzidetti sono titolari, sara' a carico del bilancio dello Stato a norma dell'art. 116. Agli scopi indicati nei commi precedenti si provvede di concerto col Ministro delle finanze con i fondi di cui all'articolo 287.
Testo unico-art. 97
Art. 97. ([Art. 3, R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-12-19;2321~art3) - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, 1176). Il Ministro dell'educazione nazionale, di concerto col Ministro degli affari esteri, puo' autorizzare professori di Istituti superiori esteri ad impartire temporaneamente insegnamenti nelle Regie Universita' e nei Regi Istituti superiori del Regno. All'uopo e' necessario il consenso dei rettori e direttori, udito il Consiglio della Facolta' o Scuola competente.
Testo unico-art. 98
Art. 98. ([Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art6) - [Art. 20, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art20)). I professori italiani, i quali, presso Universita' estere legalmente riconosciute, esercitino l'insegnamento come professori di ruolo ovvero mediante impegno contrattuale della durata di almeno un triennio, possono, quando siano riusciti vincitori in un concorso a cattedre d'insegnamento in Istituti italiani d'istruzione superiore, ottenere il trasferimento a un posto della stessa o, di altra materia nei detti Istituti, secondo le norme che regolano i trasferimenti dei professori universitari. Per i professori anzidetti, quando siano trasferiti o nominati a posti di ruolo in Istituti italiani d'istruzione superiore, il servizio prestato in Universita' estere alle condizioni di cui al comma precedente e' computato, agli effetti dell'anzianita' e della carriera, allo stesso modo che se fosse stato prestato in Istituti italiani d'istruzione superiore. Il servizio predetto e' computabile per la pensione, a condizione che sia versata all'Erario la ritenuta straordinaria del sei per cento sullo stipendio spettante all'atto della domanda per un periodo di tempo pari a quello valutabile.
Testo unico-art. 99
Art. 99. ([Art. 84, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art84) - [Art. 10, comma 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-10-31;2492~art10-com1) e [2°, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-10-31;2492~art10-com2) - [Art. 3, R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-06;2656~art3) - [Art. 25, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art25) - Art. 1, 3° comma, [R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 22](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-09-25;1585~art22), [R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-27;2135)). Il trattamento economico dei professori di ruolo e' determinato: 1° per le Universita' e gli Istituti superiori di cui alla tabella A e pei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali del [R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-11;2395), e successive modificazioni; 2° per le Universita' e gli Istituti superiori di cui alla tabella B, esclusi i Regi Istituiti superiori di scienze economiche e commerciali, dal regolamento interno di ciascuna Universita' o Istituto, nel quale non possono essere stabiliti emolumenti in misura inferiore a quella indicata nella tabella E, ne' superiore a quella stabilita per i professori di eguale anzianita' nel numero 1° del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 4, comma ultimo, del [R. decreto legge 20 novembre 1930, n. 1491](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-11-20;1491).
Testo unico-art. 100
Art. 100. (Articoli 14, 2° comma, e [84, 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art84-com1) e [2° comma, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art84-com2) - Articoli 2, 2° e [3° comma,e R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-05-22;744~com3) - Art. 41, 1° comma, [R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art11), [2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art2)° comma, [R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Articoli 17](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2172~art17), [2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2172~art2)°, 3° e 4° comma, 22 e 23, [R. decreto legge 27 ottobre 1927, n. 2135](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-27;2135)). Per i professori di ruolo appartenenti alle Universita' ed agli Istituti superiori di cui alla tabella A la spesa relativa al trattamento economico ed al trattamento di quiescenza e' a carico del bilancio dello Stato. E' altresi' a carico del bilancio dello Stato il trattamento economico e di quiescenza dei professori titolari dei posti istituiti in dette Universita' e Istituti a sensi del secondo comma dell'art. 63; l'Universita' o Istituto versera' peraltro annualmente l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti a ciascuno dei detti professori, nonche' l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro. Per i professori di ruolo appartenenti alle Universita' e agli Istituti superiori di cui alla tabella B, ivi compresi i Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, la spesa relativa al trattamento economico e' a carico del bilancio di ciascuna Universita' o Istituto. Per gli stessi Professori l'onere del trattamento di quiescenza, tranne che per i Regi Istituti superiori d'ingegneria di Genova e di Torino, e' a carico del bilancio dello Stato, al quale le Universita' e gli Istituti verseranno le ritenute che dovranno essere fatte sugli stipendi in conto entrate del Tesoro.
Testo unico-art. 101
Art. 101. (Tab. E, nota n. 4, allegata al [R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art3), [2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art2)° comma, [R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-06;2656)). Ai professori di ruolo delle Universita' e degli Istituti superiori di cui alla tabella B e delle Universita' e Istituti superiori liberi, ove siano trasferiti in Universita' o Istituti superiori di cui alla tabella A, vengono attribuiti, in base alle disposizioni contenute nel [R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-11;2395), e successive modificazioni, grado e stipendio corrispondenti agli anni di servizio prestati in qualita' di professori universitari di ruolo.
Testo unico-art. 102
Art. 102. ([Art. 33, commi 3°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art33-com3) e [4°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art33-com4) - [Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art6)). Ai professori non compete alcuno speciale assegno per direzione di gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili. In occasione di provvedimenti adottati a norma degli articoli 81 e 93 per coprire con nuove nomine o con trasferimenti posti di ruolo vacanti, puo' ai professori nominati o trasferiti attribuirsi per titoli speciali un assegno personale a carico del bilancio dell'Universita' o Istituto e non valutabile agli effetti della pensione. La relativa deliberazione e' presa dal Consiglio d'amministrazione, uditi il senato accademico e il Consiglio della Facolta' o Scuola competente, ed e' soggetta all'approvazione del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze.
Testo unico-art. 103
Art. 103. ([Art. 22, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art22-com1) - [Art. 29, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art29) - [Art. 19, comma 1°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2172~art19-com1) - [Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art6)). Salvo quanto dispongono i successivi articoli del presente paragrafo, nessuno puo' cumulare l'ufficio di professore di ruolo presso Universita' o Istituti superiori con qualsiasi altro ufficio di ruolo alle dipendenze dello Stato, di Provincie, di Comuni e di altri Enti.
Testo unico-art. 104
Art. 104. ([Art. 22, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art22-com1) - [Art.4, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-05-22;744~art4) - [Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art6)). E' consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo di Universita' e di Istituti superiori con uffici di ruolo presso la Regia Scuola normale superiore di Pisa. E' altresi' consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo con altri uffici i quali, per effetto di disposizioni di legge, siano annessi all'insegnamento.
Testo unico-art. 105
Art. 105. (Art. 7, R. decreto-legge febbraio 1926, [n. 119 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art6-num119)). E' in facolta' dell'Amministrazione di consentire il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo di Universita' o di Istituto superiore con quello di ufficiale superiore del Regio Esercito, della Regia Marina e della Regia Aeronautica, quando trattisi d'insegnamenti che, di comune accordo fra il Ministro dell'educazione nazionale e il Ministro da cui l'ufficiale dipende, siano riconosciuti attinenti con le, materie professionali proprie dell'arma cui l'ufficiale appartiene. Il consenso di cui al precedente comma deve essere dato dal Ministro dell'educazione nazionale e dal Ministro da cui dipende l'ufficiale, e puo' in qualunque momento essere revocato, salvo il diritto di chi e' investito dei due uffici di optare per uno di essi. Qualora all'ufficiale sia assegnata, in tale sua qualita', una sede che non gli consenta di adempiere ai suoi obblighi di professore, il Ministro dell'educazione nazionale potra' collocarlo in congedo senza stipendio e assegni per un periodo di tempo non superiore ad un biennio. Qualora al termine di questo, l'ufficiale non abbia ottenuta una sede che gli consenta di esercitare i due uffici, deve optare per uno di essi, cessando altrimenti dall'ufficio di professore. Durante il periodo di congedo si provvede all'insegnamento con supplenza a carico del bilancio dello Stato. ((Finche' l'ufficiale e' in servizio attivo permanente percepisce, nella sua qualita' di professore, trattamento economico pari ad un terzo dello stipendio iniziale previsto dalle vigenti disposizioni per i professori straordinari delle universita' e degli istituti superiori)) ((95)).
Testo unico-art. 106
Art. 106. ([Art. 22, comma 3°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art22-com3) - [Art. 19, comma 3°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2172~art19-com3) - [Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art6)). Sono vietati i comandi dei professori di ruolo da una ad altra Universita' o Istituto. Ai professori di ruolo possono tuttavia essere affidati speciali incarichi di studi e direzioni di uffici, con le norme di cui all'[art. 57 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-08;843~art57).
Testo unico-art. 107
Art. 107. (Art. 26, ultimo comma, [R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art5), [R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Articoli 14](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-05-22;744~art14) e [15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-05-22;744~art15), [R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-04;1604~art6), [R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176)). Ai professori si applicano le norme stabilite per l'impiegati civili dello Stato per quanto concerne i congedi e le aspettative. Tuttavia l'aspettativa per motivi di famiglia non potra' scadere nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ciascun anno, salvo che si tratti della scadenza del periodo massimo. I congedi per motivi di famiglia non possono oltrepassare, nel corso dell'anno accademico, la durata complessiva di trenta giorni. Il Ministro puo', per eccezionali e giustificate ragioni di studio o scientifiche, che richiedano la permanenza all'estero di un professore di Universita' o di Istituto superiore, concedergli, sentito il rettore o direttore della rispettiva Universita' o Istituto, un congedo della durata dell'intero anno solare. Tale concessione non puo' pero' essere rinnovata nell'anno successivo.
Testo unico-art. 108
Art. 108. ([Art. 2, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-09-25;1585~art2) - [Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art6)). In caso di soppressione di Universita' o Istituti superiori, come pure in caso di soppressione di Facolta' o Scuole, ai professori si applicano le disposizioni degli articoli 87, 89, (escluso il comma secondo) 91, 92 e 94 del [R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2960). Le attribuzioni demandate al Consiglio di amministrazione sono esercitate dal Consiglio superiore dell'educazione nazionale.
Testo unico-art. 109
Art. 109. ([Art. 6, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-05-22;744~art6) - Art, 16, [R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-04;1604~art6), [R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176)). Ai professori di ruolo sono applicabili, in quanto non contrastino col presente T. U. le disposizioni di cui agli articoli 46, 47, comma primo, e 49 del R. decreto. 30 dicembre 1923, n. 2960, contenenti norme sulle dimissioni degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato. I professori di ruolo, che abbiano cessato dal servizio per volontarie dimissioni, possono essere riammessi in servizio, previa proposta di una Facolta' o Scuola, entro i limiti dei posti del proprio ruolo, e previo parere favorevole del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.
Testo unico-art. 110
Art. 110. ([Art. 34, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art34) - [Art. 23, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-04;1604~art23) - [Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art6)). I professori, compiuto il 75° anno di eta', vengono collocati a riposo. Coloro che compiono il 75° anno di eta' durante l'anno accademico, se abbiano effettivamente iniziato il corso, conservano l'ufficio fino al termine dell'anno accademico medesimo. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 OTTOBRE 1947, N. 1251](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-10-26;1251), COME MODIFICATO DALLA [L. 4 LUGLIO 1950, N. 498](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-07-04;498))). I professori possono essere dispensati dal servizio, con decreto del Ministro su conforme parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, ove si accerti che anche prima di raggiungere il limite di eta' di cui al comma primo, non sono piu' in grado di adempiere con sufficiente efficacia le mansioni del loro ufficio. Gli interessati possono presentare al Consiglio superiore le loro deduzioni.
Testo unico-art. 111
Art. 111. ([Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art6) - [Art. 24, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art24)). 1. ((Ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, puo' essere conferito il titolo di professore emerito qualora abbiano prestato servizio per almeno venti anni accademici, presso una o piu' universita', nel ruolo di professore di prima fascia e siano in possesso dei requisiti definiti con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.)) 2. ((Fatti salvi i requisiti definiti con il decreto di cui al comma 1, ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, puo' essere conferito il titolo di professore onorario qualora abbiano prestato servizio per almeno quindici anni accademici presso una o piu' universita'.)) 3. ((Il titolo di cui ai commi 1 e 2 e' conferito dal Ministro dell'universita' e della ricerca su proposta del rettore, previa deliberazione favorevole del Senato accademico e sentita la struttura dove il professore ha prestato servizio.)) 4. ((Ai professori emeriti e ai professori onorari non possono competere prerogative accademiche. L'elenco dei professori emeriti e onorari e' pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ateneo)).
Testo unico-art. 112
Art. 112. ([Articoli 14, comma 2°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art14-com2), e [35, commi 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art35-com1), [2°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art35-com2) e [5°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art35-com5) - Art. 11, comma ultimo, [R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 17](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2172~art17), comma ultimo, [R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-04;1604~art4), comma ultimo, [R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 25, comma 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-27;2135~art25-com1), [R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227)). Gli incarichi vengono conferiti e le relative modalita' e retribuzioni stabilite con deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, prese su proposta delle Facolta' o Scuole competenti approvata dal senato accademico. La relativa spesa e' a carico del bilancio dell'Universita' o Istituto. Rimangono a carico dello Stato gli incarichi affidati nei Regi Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, in corrispondenza dei posti di ruolo vacanti; in tal caso la misura della retribuzione e' quella indicata nell'articolo 116, comma terzo. Gli incarichi possono conferirsi secondo l'ordine seguente: a) a liberi docenti della materia o di materie affini; b) a coloro che per opere, lavori, uffici o insegnamenti tenuti siano di riconosciuta competenza nella materia che forma oggetto dell'incarico; c) a professori di ruolo di altra Facolta' o Scuola. Entro ciascuna delle predette categorie la designazione e' fatta seguendo il criterio della maggiore competenza nella materia che forma oggetto dell'incarico, tenuto conto delle pubblicazioni e di ogni altro titolo. Il professore di ruolo che accetti di tenere un incarico, nella propria o in altra Facolta' o Scuola, senza retribuzione, e' preferito a qualsiasi altro nel conferimento dell'incarico, sempreche' la Facolta' o Scuola ritenga che egli abbia maggiore competenza. Non possono conferirsi incarichi a coloro che abbiano compiuto il 75° anno di eta'. ((99)) L'incarico puo' essere revocato in qualsiasi tempo, secondo le norme di cui al comma primo, ove il professore venga meno ai doveri inerenti all'ufficio ricevuto.
Testo unico-art. 113
Art. 113. ([Art. 8, commi 2°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-10-27;1933~art8-com2) e [3°, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-10-27;1933~art8-com3) - [Art. 17, commi 2°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-04;1604~art17-com2) e [3°, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-04;1604~art17-com3) - [Art. 25, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art25-com1)). Ai professori di ruolo delle Universita' e degli Istituti superiori non possono, di regola, essere conferiti incarichi d'insegnamento retribuiti nella propria Facolta' o Scuola. In casi eccezionali l'incarico potra' essere consentito dal Ministro, previo parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale. Ai professori di ruolo possono essere affidati incarichi gratuiti o retribuiti in Istituti fuori della propria sede alle condizioni seguenti: a) che dalle deliberazioni delle Facolta' o Scuole risulti dimostrato in modo chiaro ed incontrovertibile che non vi e' altro mezzo di provvedere all'insegnamento; b) che la distanza e i mezzi ordinari di trasporto consentano agevolmente al professore di partire dalla propria sede e farvi ritorno in una stessa giornata; c) che il capo dell'Istituto al quale il professore appartiene dia il suo nulla osta dopo aver sentito il parere della competente Facolta' o Scuola; d) che il Ministro dell'educazione nazionale approvi la proposta. Per poter avere un incarico in Istituti non dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale devono osservarsi le condizioni di cui alle lettere b), c), d).
Testo unico-art. 114
Art. 114. ([Art. 8, commi 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-10-27;1933~art8-com1) e [5°, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-10-27;1933~art8-com5) - [Art. 25, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art25)). Salvo il disposto dell'art. 38, comma secondo, del presente T. U., a chiunque ricopra un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico Ente non puo' essere affidato piu' di un incarico d'insegnamento retribuito. Un secondo incarico retribuito potra' essere affidato solo in caso di assoluta necessita'. Quando trattisi d'incarichi d'insegnamento da impartirsi presso Istituti militari nell'interesse della difesa dello Stato, puo', con autorizzazione del Ministro, derogarsi alle disposizioni del presente articolo e degli articoli precedenti.
Testo unico-art. 115
Art. 115. ([Art. 18, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-04;1604~art18) - [Art. 25, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art25-com1)). Per provvedere temporaneamente ad insegnamenti, possono essere comandati presso Universita' o Istituti superiori presidi o professori di ruolo di Regi Istituti medi d'istruzione. Tali comandi sono disposti con decreti del Ministro, su proposta delle Facolta' o Scuole competenti, approvata dal senato accademico ed in ogni caso dal Consiglio d'amministrazione. L'Universita' o Istituto deve corrispondere allo Stato, per tutta la durata del comando, quando trattisi di professori o di presidi con insegnamento, l'ammontare degli emolumenti d'ogni natura di cui essi sono provvisti; quando trattisi di presidi senza insegnamento, l'ammontare della retribuzione corrisposta a chi viene incaricato delle funzioni di preside durante il comando del titolare.
Testo unico-art. 116
Art. 116. ([Art. 37, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art37) - [Art. 4, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-09-25;1585~art4) - [Art. 19, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-04;1604~art19) - [Art. 8, comma 3°, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-10-27;1933~art8-com3) - [Art. 25, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art25-com1)). Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano anche nel caso che l'incarico d'insegnamento venga conferito quando trattisi di supplire il professore titolare, salvo quanto e' disposto nei commi seguenti. Ove un professore di ruolo sia per legittimo motivo impedito di attendere alle mansioni del suo ufficio per un periodo di tempo, che si presuma non superiore a due mesi, il rettore o direttore provvede alla supplenza su proposta del professore stesso. La relativa spesa e' a carico del bilancio dell'Universita' o Istituto. Quando l'impedimento sia causato da incarichi speciali conferiti dal Governo, i quali durino per un periodo di tempo superiore ad un mese, la spesa della supplenza stessa e' a carico del bilancio dello Stato. Al supplente spetta, per il periodo di tempo durante il quale presta effettivo servizio, una retribuzione in ragione di L. 6000 annue, qualora non abbia altro ufficio retribuito, e di L. 4000 annue in caso diverso. Le anzidette retribuzioni sono soggette alla riduzione del 12%, ai sensi del [R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-11-20;1491). In nessun caso e' corrisposta indennita' caro-viveri. Alla supplenza, di cui al comma precedente, puo' provvedersi anche con il comando di un professore di altro ordine di scuole. In questo caso l'Universita' o l'Istituto non sono tenuti a corrispondere gli emolumenti di cui al comma ultimo dell'articolo precedente. Ai professori di ruolo non possono di regola essere conferite supplenze retribuite nella propria Facolta' o Scuola. In casi eccezionali, la supplenza potra' essere consentita dal Ministro.
Testo unico-art. 117
Art. 117. ([Art. 38, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art38) - [Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-27;2135~art10-com1) - [Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art7)). Presso le Universita' e gli Istituiti superiori, oltre ai corsi a titolo ufficiale, possono impartirsi corsi a titolo privato. Possono tenere tali corsi: a) i professori di ruolo, nelle Facolta' e Scuole cui appartengono, sulle materie di cui sono titolari o su materie affini; b) coloro che sono cessati dall'ufficio di professore di ruolo, tranne i casi in cui cio' sia avvenuto per cause disciplinari o per effetto degli articoli 78, comma sesto, e 110, comma ultimo, sulle materie gia' da loro professate o su materie affini; c) coloro che hanno conseguito l'abilitazione alla libera docenza. Nessuno puo' ripetere a titolo privato il corso che svolge a titolo ufficiale. I corsi a titolo privato per gli studenti, che vi si inscrivono, hanno valore legale uguale a quello dei corrispondenti corsi a titolo ufficiale, secondo norme che sono stabilite dallo statuto di ogni Universita' o Istituto superiore.
Testo unico-art. 118
Art. 118. ([Art. 39, comma 1°, R. decreto 30 Settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art39-com1) - [Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-27;2135~art10-com1) - [Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art7) - [Art. 32, commi 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art32-com1) e [3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art32-com3)). Per conseguire l'abilitazione alla libera docenza in una determinata materia il candidato deve: a) possedere una laurea o un diploma ottenuti presso un Istituto d'istruzione superiore. In casi particolari, dei quali e' giudice la Commissione di cui all'articolo seguente, puo' essere ammesso al giudizio per il conseguimento della libera docenza chi sia sprovvisto di laurea o diploma o li abbia conseguiti in Istituti stranieri; ((13)) b) fornire con titoli, integrati da una conferenza sui titoli stessi, da prove didattiche ed eventualmente da prova sperimentali, la dimostrazione del suo valore scientifico e della sua attitudine didattica rispetto alla materia che si propone d'insegnare. La Commissione ha facolta' di dispensare dalle prove didattiche e sperimentali quei candidati la cui attitudine giudicasse gia' indubbiamente accertata. L'abilitazione e' conferita con decreto del Ministro per la durata di cinque anni. Puo' con decreto Ministeriale essere definitivamente confermata su deliberazione della Facolta' o, Scuola, che deve accertare e giudicare l'operosita' scientifica e didattica del libero docente durante il quinquennio. Il termine di cinque anni, di cui al precedente comma, puo' essere prorogato nel caso di mancato esercizio per legittimo impedimento, secondo norme che sono stabilite nel regolamento generale universitario.
Testo unico-art. 119
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