Act 033U1592

Type Regio Decreto
Publication 1933-08-31
Ultimo aggiornamento 2025-12-18
State In force
Source Normattiva
articles 314
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Art. 256. ([Art. 60, comma 4°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art60-com4) - [Legge 16 giugno 1932, n. 812](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1932-06-16;812)). La R. Accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma ha per fine: a) d'impartire la cultura e l'istruzione necessarie per formare gli insegnanti di educazione fisica per ogni ordine e grado di scuole, nonche' di preparare gli istruttori e i dirigenti dell'Opera Nazionale Balilla; b) di promuovere il progresso delle scienze biologiche applicate all'educazione fisica; c) di perfezionare la cultura scientifica e tecnica degli insegnanti di educazione fisica e, in generale, di tutti coloro che esplicano la loro attivita' nel campo dell'educazione giovanile.

Testo unico-art. 257

Art. 257. ([Art. 63, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art63)). Alla R. Accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma e' concesso il perpetuo e gratuito uso degl'immobili di pertinenza dello Stato posti al suo servizio, ed e' assegnato in proprieta' tutto il materiale di qualsiasi natura, di cui attualmente dispone.

Testo unico-art. 258

Art. 258. ([Art. 11, R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-10-29;1965~art11)). La R. Universita' per stranieri di Perugia e' un Ente autonomo che ha per fine di organizzare e mantenere speciali corsi di letteratura e cultura italiana per stranieri. Una convenzione speciale fra Stato, Provincia e Comune stabilisce le norme per il funzionamento dell'ente, al quale lo Stato corrisponde un contributo annuo di L. 91.000. Lo statuto dell'Ente e' approvato per decreto Reale su proposta del Ministro per l'educazione nazionale.

Testo unico-art. 259

Testo unico-art. 259 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1942, N. 1145))

Testo unico-art. 260

Testo unico-art. 260 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1942, N. 1145))

Testo unico-art. 261

Testo unico-art. 261 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1942, N. 1145))

Testo unico-art. 262

Testo unico-art. 262 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1942, N. 1145))

Testo unico-art. 263

Testo unico-art. 263 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1942, N. 1145))

Testo unico-art. 264

Testo unico-art. 264 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1942, N. 1145))

Testo unico-art. 265

Testo unico-art. 265 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1942, N. 1145))

Testo unico-art. 266

Testo unico-art. 266 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1942, N. 1145))

Testo unico-art. 267

Testo unico-art. 267 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1942, N. 1145))

Testo unico-art. 268

Testo unico-art. 268 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1942, N. 1145))

Testo unico-art. 269

Testo unico-art. 269 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1942, N. 1145))

Testo unico-art. 270

Testo unico-art. 270 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1942, N. 1145))

Testo unico-art. 271

Art. 271. ([Art. 9, R decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-02-04;119~art9) - [Art. 4, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art4)). La lingua italiana e' la lingua ufficiale dell'insegnamento e degli esami in tutti gli stabilimenti universitari.

Testo unico-art. 272

Art. 272. (Art. 1, comma ultimo, [R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art3), [R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2172~art9), comma ultimo, e [art. 42 R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art42)). Il Ministro per l'educazione nazionale e quello per le finanze possono in qualsiasi tempo disporre ispezioni allo scopo di accertare il regolare ed efficace funzionamento delle Universita' e degli Istituti d'istruzione superiore.

Testo unico-art. 273

Art. 273. (Art. 6, comma penultimo, [R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227)). Le disposizioni di cui all'art. 59 si estendono a tutti gli Istituti ai quali sono corrisposti assegni annui sul bilancio del Ministero dell'educazione nazionale.

Testo unico-art. 274

Art. 274. ([Art. 13, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-02-04;119~art13) - [Art. 27, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-27;2135~art27)). Le autorita' accademiche e i professori delle Universita' e degli Istituti superiori sono autorizzati a far uso, nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche funzioni, delle divise che saranno determinate per decreto Reale, tenuto conto delle tradizioni delle Universita' e degli Istituti.

Testo unico-art. 275

Art. 275. ([Art. 115, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art115) - [Art. 13, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-05-22;744~art13) - [Art. 58, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2172~art58) - [Art. 23, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art23)). Nessuno puo' essere assunto ad ufficio di qualsiasi natura presso Universita' e Istituti superiori o conseguire l'abilitazione alla libera docenza: a) se non sia cittadino italiano o italiano non regnicolo, salvo il disposto dell'art. 136 e dell'ultimo comma del presente articolo; b) se non sia iscritto al Partito Nazionale Fascista; c) se non abbia tenuto sempre regolare condotta. Restano altresi' ferme le disposizioni del [R. decreto 1° giugno 1933, n. 592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-01;592), concernenti il divieto di assumere e mantenere in servizio non di ruolo personale pensionato. A chi non sia cittadino italiano puo' essere affidato l'insegnamento di una determinata materia, quando la istituzione dell'insegnamento stesso sia stata dal Governo ritenuta necessaria per accordi scritti o verbali determinati da ragioni di carattere internazionale. I professori di ruolo, nominati in virtu' di tale disposizione, partecipano alle adunanze del Consigli di Facolta' o Scuola, limitatamente agli oggetti concernenti l'ordinamento ed il funzionamento didattico.

Testo unico-art. 276

Testo unico-art. 276 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE 1945, N. 238))

Testo unico-art. 277

Art. 277. ([Art. 116, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art116) - [Art. 8, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3160](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3160~art8) - [Art. 12, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-05-22;744~art12) - [Art. 10 R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-10-27;1933~art10) - [Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art70-com1)). E' vietato ai professori e ad ogni altra persona che presti a qualsiasi titolo servizio presso le Universita' e gli Istituti superiori, eccezione fatta per il personale incaricato della vigilanza e custodia, di abitare in locali e stabilimenti delle Universita' e Istituti, sia a titolo gratuito sia dietro corrispettivo. In quanto la disponibilita' dei locali degli Osservatori astronomici, dell'Osservatorio vesuviano, degli Istituti botanici e degli orti relativi lo consenta, e' peraltro data facolta' di alloggiare nei locali stessi, oltre al personale di custodia, anche ai direttori, al personale scientifico ed al personale tecnico, verso pagamento di un canone di affitto, che sara' determinato dall'intendente di finanza in relazione al valore commerciale dei locali. Per gli Istituti botanici ed orti relativi l'assegnazione e' fatta dal rettore dell'Universita', previa conforme e motivata deliberazione del Consiglio d'amministrazione. Per gli Osservatori, ove non sia possibile dare alloggio a tutto il personale di cui al comma precedente, l'assegnazione dei locali disponibili e' fatta dal Ministro, su motivata proposta del direttore.

Testo unico-art. 278

Art. 278. ([Art. 1, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-25;2404~art1)). L'art. 28 del T. U. sulle pensioni, approvato con [Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70), e' applicabile ai professori di ruolo delle Universita' e Istituti superiori di cui alla tabella B, aventi diritto a trattamento di pensione a carico del bilancio dello Stato, a condizione che gli interessati, ove intendano conseguire il trattamento di quiescenza sulla totalita' dei servizi, rimborsino allo Stato le rate di pensione eventualmente percepite per i servizi anteriori. In caso contrario essi non avranno diritto alla valutazione dei servizi relativi alla gia' conseguita pensione, ma conserveranno diritto alla medesima, quand'anche, in base ai servizi successivi, maturi in loro favore una nuova pensione. Resta fermo il disposto dell'art. 70 del T. U. citato per il caso che il servizio anteriore abbia dato luogo a semplice indennita'.

Testo unico-art. 279

Art. 279. ([Art. 2, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-25;2404~art2)). Fermo il disposto dell'articolo precedente, il personale di qualunque categoria, che presti successivamente servizi pensionabili a carico dello Stato e servizi pensionabili a carico delle Universita' e degli Istituti superiori di cui alle tabelle A e B, delle Universita' e degli Istituti superiori liberi, di cui al n. 2 dell'art. 1 del presente T. U., degli Istituti superiori di magistero pareggiati o degli Enti che li mantengono, potra' conseguire, quando cessi dal servizio, la pensione per la totalita' del servizio prestato. Si applicheranno all'uopo le disposizioni di cui all'art. 48 del T. U. delle leggi sulle pensioni approvato con [R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70).

Testo unico-art. 280

Art. 280. ([Art. 3, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-25;2404~art3)). Il personale di qualunque categoria il quale presti successivamente servizio pensionabile a carico delle Universita' e Istituti di cui al precedente articolo, e non abbia servizio pensionabile a carico dello Stato, potra' conseguire, quando cessi dal servizio, la pensione per la totalita' del servizio prestato. La liquidazione della pensione sara' fatta in base alle disposizioni sulle pensioni per gli impiegati civili dello Stato, e il relativo onere sara' ripartito fra gli Enti interessati in ragione degli stipendi totali che ciascun Ente avra' corrisposto. Ciascun Ente sara' tenuto a corrispondere direttamente al pensionato la quota di pensione che gravera' sull'Ente medesimo in base alla ripartizione.

Testo unico-art. 281

Art. 281. ([Art. 4, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-25;2404~art4)). Agli effetti dei precedenti articoli 279 e 280 coloro che, per i' servizi prestati alla dipendenza dello Stato o degli Enti, abbiano ottenuto la liquidazione della pensione o della indennita' in luogo di pensione o il rimborso delle ritenute, dovranno versare allo Stato o agli Enti le rate di pensione o l'indennita' da essi percepite ovvero la somma riscossa per rimborso di ritenute.

Testo unico-art. 282

Art. 282. ([Art. 5, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-25;2404~art5)). Quando alcuno dei servizi prestati alla dipendenza delle Universita' e' Istituti, di cui ai precedenti articoli 279 e 280, produca il conseguimento effettivo di un trattamento di quiescenza in forma assicurativa, tale servizio potra', su domanda degli interessati, essere riconosciuto dallo Stato agli effetti della pensione, purche' gl'interessati versino allo Stato la somma cui essi abbiano diritto per effetto di tale trattamento di quiescenza. Il servizio cosi' riconosciuto sara' considerato come servizio pensionabile a carico dello Stato agli effetti dei precedenti articoli 279 e 281. La somma degli stipendi per detto servizio, agli effetti del riparto della pensione, sara' calcolata moltiplicando per 15 il premio di assicurazione versato all'Erario.

Testo unico-art. 283

Art. 283. ([Art. 6, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-25;2404~art6)). I professori di ruolo delle Universita' e Istituti superiori liberi e degli Istituti superiori di magistero pareggiati, qualora entrino a far parte del ruolo dei professori delle Universita' o Istituti superiori di cui alle tabelle A e B, o dei Regi Istituti superiori di magistero, e qualora il servizio da essi prestato come professori di ruolo delle Universita' e Istituti superiori liberi o degli Istituti superiori di magistero pareggiati non sia pensionabile o non produca il conseguimento effettivo di un trattamento di quiescenza in forma assicurativa, potranno ottenere, agli effetti della pensione, il riconoscimento di tale servizio ai sensi dell'[art. 3, terzo comma, del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-21;2480~art3-com3). Il contributo del riscatto sara' determinato in conformita' di quanto e' disposto dall'articolo unico del [R. decreto 12 agosto 1927, n. 1613](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-12;1613). Agli effetti della ripartizione dell'onere delle pensioni, la somma degli stipendi per il servizio cosi' riscattato sara' computata in base allo stipendio cui e' commisurato il contributo di riscatto.

Testo unico-art. 284

Art. 284. ([Art. 7, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-25;2404~art7)). Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano nei riguardi dei professori delle Universita' e degli Istituti superiori di cui alle tabelle A e B e degli Istituti superiori di magistero, per il riconoscimento, agli effetti della pensione, del servizio che essi abbiano prestato, anteriormente al 1° dicembre 1924, quali professori di ruolo nelle Universita' libere di Camerino, Ferrara, Perugia ed Urbino.

Testo unico-art. 285

Art. 285. ([Art. 8, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-25;2404~art8)). Gli aiuti e assistenti universitari, nominati posteriormente al 1° dicembre 1924, a norma dell'art. 130, qualora senza interruzione entrino a far parte del ruolo dei professori delle Universita' o degli Istituti superiori di cui alle tabelle A e B, e qualora il servizio da essi prestato quali aiuti o assistenti non dia diritto al trattamento di quiescenza, potranno ottenere, agli effetti della pensione, il riconoscimento di non piu' di cinque anni di detto servizio. Si applicheranno all'uopo le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 132 e dell'ultimo comma dell'art. 283.

Testo unico-art. 286

Art. 286. ([Art. 117, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art117) - [Art. 2, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-23;2105~art2) - [Art. 30, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-27;2135~art30)). ((Lo stanziamento annuale di bilancio per la ricerca universitaria, con effetto dal 1 gennaio 1981, e' ripartito per il sessanta per cento tra le varie universita' con decreto del Ministro della, pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale; per il restante quaranta per cento e' assegnato a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta di appositi comitati consultivi costituiti dal Consiglio universitario nazionale integrati, secondo modalita' che saranno stabilite dalle norme delegate, da professori eletti dai docenti dei corrispondenti raggruppamenti di discipline, con il compito di vagliare i progetti di ricerca presentati da gruppi di docenti e ricercatori o da istituti o dipartimenti universitari)).

Testo unico-art. 287

Art. 287. ([Art. 68, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art68)). ((Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione e' annualmente stanziata la somma di lire tre milioni per gli scopi di cui all'art. 96 e per concedere assegni a professori e studiosi incaricati di missioni culturali all'estero)).

Testo unico-art. 288

Art. 288. (Art. 11, comma ultimo, [R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227) -[Legge 16 giugno 1932, n. 812](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1932-06-16;812)). Quando sia richiesto il parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale per le questioni concernenti cattedre e Facolta' di architettura, alla sezione prima vengono aggregati uno o piu' membri della quinta.

Testo unico-art. 289

Art. 289. ([Art. 16, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-09-25;1585~art16)). L'Ente « Istituti clinici di perfezionamento » di Milano conserva la sua personalita' giuridica, ferma restando l'appartenenza didattica degli Istituti stessi alla R. Universita' di Milano.

Testo unico-art. 290

Art. 290. ([Art. 8, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-23;2105~art8) - [Art. 1, comma 3°, R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2289](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1928-10-04;2289~art1-com3)). Presso la Facolta' di lettere e filosofia della R. Universita' di Roma e' istituito l'insegnamento di storia e letteratura ungherese. Al detto insegnamento si provvede con decreto del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle finanze; e puo' all'uopo derogarsi alle vigenti disposizioni. Presso la predetta Facolta' e' istituito, altresi', un lettorato di lingua svedese. La retribuzione per il relativo incarico, in ragione di L. 8000 annue, e' a carico del bilancio dello Stato, ed e' ridotta del 12 per cento, ai sensi del [R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-11-20;1491).

Testo unico-art. 291

Art. 291. ([Art. 2, commi 2°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-12-18;1837~art2-com2) e [3°, R. decreto-legge 18 dicembre 1930, n. 1837](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-12-18;1837~art2-com3)). L'insegnamento di statistica istituito presso la Scuola di statistica della R. Universita' di Roma, quando sia impartito da un professore di ruolo, e' comune agli studenti della Scuola di statistica, della Facolta' di giurisprudenza e della Facolta' di scienze politiche. Il professore di ruolo di detto insegnamento e' aggregato a tutti gli effetti alla Facolta' di giurisprudenza e a quella di scienze politiche ed e' direttore dell'Istituto di statistica, annesso alla Facolta' di scienze politiche.

Testo unico-art. 292

Art. 292. ([Art. 3, comma 2°, decreto-legge 18 dicembre 1930, n. 1837](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1930-12-18;1837~art3-com2)). Il professore di ruolo, titolare dell'insegnamento di clinica delle malattie tropicali e subtropicali della R. Universita' di Roma, ha facolta' di dimorare ogni anno all'estero per il tempo necessario, in relazione alle esigenze del suo ufficio, e di tenere insegnamenti, incarichi ed uffici all'estero.

Testo unico-art. 293

Art. 293. ([Articoli 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-10-23;1421~art1) e [3, R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1421](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-10-23;1421~art3)). Per l'insegnamento di trasmissioni e misure speciali telegrafiche e telefoniche, istituito presso il R. Istituto superiore d'ingegneria di Roma, restano ferme le disposizioni del [R. decreto 19 agosto 1923, n. 2483](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-19;2483). Per il detto insegnamento il docente si vale dei mezzi sperimentali disponibili presso la Scuola superiore di telegrafia e telefonia di Roma.

Testo unico-art. 294

Art. 294. ([Art. 2, R. decreto 4 novembre 1926, n. 2042](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-04;2042~art2) - [Art. 2, R. decreto 12 gennaio 1928, n. 116](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1928-01-12;116~art2)). Salvi i trasferimenti di oneri derivanti dal testo unico per la finanza locale, approvato con [R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175), restano fermi gli' obblighi imposti agli Enti dai [Regi decreti 4 novembre 1926, n. 2042](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-04;2042), e [12 gennaio 1928, n. 116](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1928-01-12;116), per il mantenimento, rispettivamente, del R. Istituto superiore di medicina veterinaria di Messina e del R. istituto superiore di medicina veterinaria di Sassari.

Testo unico-art. 295

Art. 295. ([Art. 121, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art121) - [Art. 59, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2172~art59)). Il regolamento generale universitario sara' emanato di concerto col Ministro per le finanze, udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Testo unico-art. 296

Art. 296. ([Art. 72, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art72) - [Legge 16 giugno 1932, n. 812](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1932-06-16;812)). Sino a tutto l'anno accademico 1935-36 non e' consentita l'istituzione di Universita' o Istituti superiori di qualsiasi tipo, di Facolta' o Scuole, di Istituti superiori di magistero Regi o pareggiati. Tuttavia negli Istituti superiori d'ingegneria che rilasciano diplomi di laurea di architetto, puo' essere costituita una Facolta' di architettura su parere conforme del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Testo unico-art. 297

Art. 297. Salve le disposizioni degli articoli 2 e 3 del T. U. per la finanza locale, approvato con [R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175), fino a che non siano state emanate ai sensi dell'[articolo 4 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art4), le convenzioni per il mantenimento dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, restano fermi gli obblighi imposti agli Enti da atti di fondazione, convenzioni e disposizioni legislative.

Testo unico-art. 298

Art. 298. ([Art. 73, R decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art73)). Fino a quando non sia stata stipulata e approvata, ai sensi dell'art. 234 del presente T. U., la convenzione per il mantenimento del R. Istituto superiore navale di Napoli, restano fermi gli obblighi degli Enti di cui all'art. 6 dello statuto dell'Istituto stesso, approvato con [R. decreto 27 novembre 1924, n. 1999](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-27;1999).

Testo unico-art. 299

Art. 299. ([Articoli 147, comma 2°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art147-com2), e [151, comma 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art151-com2) - [Articoli 19](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1934-05-22;744~art19) e [26, R. decreto-legge 22 maggio 1934, n. 744](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1934-05-22;744~art26) - [Articoli 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-09-25;1585~art3) e [20 R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-09-25;1585~art20) - [Art. 21, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-10-27;1933~art21)). I professori mantenuti o destinati, a decorrere dal 1° dicembre 1924, presso le Universita' e gli Istituti superiori di cui alla tabella B annessa al [R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102), ai sensi degli articoli 147, 150 e 151 del decreto stesso, ed i professori trasferiti nella R. Universita' di Bari ai sensi dell'[art. 4 del R. decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1904](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-10-08;1904~art4), conservano la condizione giuridica e il trattamento economico dei professori appartenenti alle Universita' e agli Istituti di cui alla tabella A annessa al citato decreto. Gli emolumenti spettanti ai detti professori continuano ad essere corrisposti direttamente dallo Stato, a carico del quale rimane l'onere del relativo trattamento di quiescenza. Le Universita' e gli Istituti verseranno annualmente allo Stato, per ciascuna persona, la somma corrispondente all'ammontare medio degli emolumenti ad essa spettanti, determinato globalmente nella misura di L. 23.500. I professori contemplati dal presente articolo, qualora siano successivamente trasferiti ad altre Universita' o ad altri Istituti superiori di cui alla tabella B annessa al [R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102), conservano la condizione giuridica e il trattamento economico di cui ai commi precedenti.

Testo unico-art. 300

Art. 300. ([Art. 20, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-05-22;744~art20) - Art, 20 [R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 37](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-09-25;1585~art37), [R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-04;1604)). I professori del R. Istituto di studi superiori di Firenze, del R. Politecnico di Torino, della R. Scuola navale superiore di Genova e dei Regi Istituti clinici di perfezionamento di Milano che, trovandosi in servizio presso gli Istituti predetti al 30 novembre 1924, sono stati mantenuti, a decorrere dal 1° dicembre successivo, presso il rispettivo Istituto ai sensi dell'[art. 20 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-05-22;744~art20), conservano la condizione giuridica e il trattamento economico dei professori degli Istituti di cui alla tabella A annessa al [R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102). Gli emolumenti di qualsiasi natura loro spettanti saranno a carico degli Istituti rispettivi, i quali li corrisponderanno loro direttamente. Tuttavia l'aumento portato al supplemento di servizio attivo del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato dal [R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-03-31;363), e' corrisposto a totale carico del bilancio dello Stato, anche ai professori di ruolo di cui al comma precedente, nonche' ai professori trasferiti negli Istituti contemplati dal comma stesso, ai sensi dell'art. 299, e a quelli di essi trasferiti dagli Istituti stessi ad altri compresi nella tabella B annessa al [R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102). Non viene corrisposto invece ai professori trasferitivi ai sensi dell'art. 93 dalle Universita' o Istituti di cui alla tabella A allegata al [R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102), e ai professori nominati dal 1° dicembre 1924 in poi nelle Universita' e Istituti predetti, ne' a quelli che, nominati dalla data predetta in Universita' o Istituto della sovra citata tabella B, vi siano successivamente trasferiti.

Testo unico-art. 301

Art. 301. ([Articoli 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-24;189~art1) e [2, R. decreto 24 gennaio 1929, n. 189](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-24;189~art2)). A decorrere dal 21 novembre 1925. tutti i professori di ruolo della R. Universita' di Perugia, i quali alla data anzidetta erano in servizio nella Universita' medesima, hanno la condizione giuridica ed il trattamento economico e di quiescenza previsti per i professori delle Universita' e degli Istituti superiori, di cui alla tabella B, annessa al [R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102). Tuttavia non potranno essere trasferiti a cattedre di altre Universita' o Istituti superiori se non quando si trovino nelle condizioni di cui al comma secondo dell'art. 303, oppure con le modalita' di cui al comma terzo dello stesso articolo. Agli effetti del trattamento di quiescenza i servizi pensionabili prestati nella R. Universita' di Perugia, anteriormente al 21 novembre 1925, sono comulabili col servizio successivo nei modi e con le condizioni di cui agli articoli da 278 a 285, rimanendo a carico della Universita' suddetta la quota di onere per i servizi pensionabili, in essa prestati anteriormente al 21 novembre 1925. Le condizioni di cui ai commi precedenti sono fatte anche ai professori di ruolo gia' appartenenti alla Scuola di medicina veterinaria annessa all'Universita' di Perugia, assegnati, giusta la disposizione dell'[art. 3 del R. decreto 24 gennaio 1929, n. 189](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-24;189~art3), al R. Istituto superiore di medicina veterinaria.

Testo unico-art. 302

Art. 302. ([Legge 23 giugno 1927, n. 1135 - Art. 78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1135~art78), [decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1931-08-28;1227)). Il trattamento di cui agli ultimi due commi dell'art. 98 del presente T. U. e' fatto anche ai professori, in servizio al 12 luglio 1927, data di pubblicazione della [legge 23 giugno 1927, n. 1135](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1135), i quali avessero insegnato, a titolo pubblico e con effetti legali, quali professori presso Universita' estere e che avessero cessato da tale ufficio per ragioni determinate dalla guerra 1915-1918. Le disposizioni di cui agli ultimi due commi dell'art. 98 sovra citato sono altresi' applicabili ai professori i cui servizi in Universita' estere erano computabili in base al [R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-12-19;2321).

Testo unico-art. 303

Art. 303. (Articoli 51 e 52, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n, 1604 - Art. 27, R. decreto-legge 27 ottobre 1926. n. 1933). I professori nominati nelle Universita' libere di Camerino, Ferrara, Perugia e Urbino anteriormente al 1° dicembre 1924, qualora da tale data o posteriormente ad essa siano stati o siano nominati professori di Universita' o di Istituti superiori di cui alle tabelle A e B, annesse al [R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102), hanno diritto alla stessa condizione che ad essi spetterebbe qualora avessero ottenuto o ottenessero il passaggio in seguito a trasferimento. I professori di ruolo delle Universita' di cui al comma precedente nominati anteriormente al 1° dicembre 1924 presso le Universita' stesse non possono essere trasferiti ad Universita' o Istituti superiori di cui alle predette tabelle A e B se non siano stati compresi, anteriormente al 1° dicembre 1924, in graduatorie di concorsi a cattedre della stessa materia o di materia affine presso Regie Universita' o Regi Istituti superiori, o non siano compresi nelle graduatorie dei concorsi successivamente banditi. I professori stabili delle libere Universita' di Camerino, Ferrara. Urbino e della R. Universita' di Perugia in servizio al 24 novembre 1926, data di pubblicazione del [R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-10-27;1933), purche' proposti dalle competenti Facolta' o Scuole col voto favorevole di due terzi almeno del numero dei professori di ruolo che vi appartengono e previo parere favorevole del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, potranno essere trasferiti ad altra Universita' o Istituto superiore Regio o libero per la stessa materia di cui sono titolari, anche se non siano compresi in graduatorie di concorsi a cattedre, a norma di quanto prescrive il comma precedente.

Testo unico-art. 304

Art. 304. ([Art. 43, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art43)). Gli insegnanti di lingue moderne nei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali di Bari, Genova, Roma e Torino, che il 9 aprile 1913, data di pubblicazione della [legge 20 marzo 1913, n. 268](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1913-03-20;268), avevano il grado di ordinario o straordinario, sono considerati fuori ruolo e conservano il titolo di cui sono investiti. Gli insegnanti ordinari di lingue moderne di cui al comma precedente godono del trattamento economico e giuridico spettante ai professori di ruolo ordinari. Agli effetti degli aumenti periodici di stipendio e del passaggio ai gradi superiori la loro anzianita' decorre dal 1° maggio 1919 a norma dell'[art. 4 della legge 7 aprile 1921, n. 440](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1921-04-07;440~art4). Gli insegnanti straordinari di lingue moderne, di cui al presente articolo, godono del trattamento economico e giuridico spettante ai professori di ruolo straordinari, ma non possono conseguire il passaggio al grado superiore. Agli effetti degli aumenti periodici di stipendio la loro anzianita' decorre dalla data indicata nel comma precedente. Gli insegnanti di lingue moderne, ai quali sia stato concesso il trattamento economico e giuridico dei professori straordinari per effetto dell'[articolo 8 del R. decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1922-08-16;1322~art8), sono parificati agli insegnanti straordinari di lingue moderne di cui al comma precedente. Agli effetti degli aumenti periodici di stipendio la loro anzianita' decorre dalle date indicate nell'[art. 8 del R. decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1922-08-16;1322~art8), e nel [R. decreto 18 novembre 1923, n. 2547](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2547). Agli insegnanti ordinari e straordinari di lingue moderne di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 21 del T. U. 28 agosto 1924, n. 1618. I posti di professore ordinario occupati dai professori ai quali sia stata applicata la disposizione del [comma secondo dell'art. 8 del R. decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1922-08-16;1322~art8-com2), sono considerati aggiunti transitoriamente al ruolo organico dell'Istituto interessato fino a quando i rispettivi titolari rimarranno in servizio. La relativa maggiore spesa a a carico del bilancio dell'Istituto medesimo.

Testo unico-art. 305

Art. 305. ([Art. 77, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art77)). Sino a tutto l'anno accademico 1932-33, potra', con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, sentito il Consiglio dei Ministri, disporsi, in deroga alle norme vigenti, il trasferimento o il comando anche per insegnamento diverso dal proprio ed eventualmente non previsto dallo statuto universitario ad altro Istituto della stessa o di diversa sede di quei professori di ruolo delle Regie Universita', dei Regi Istituti superiori e dei Regi Istituti superiori di magistero, la cui permanenza nell'Istituto al quale appartengono si ravvisi comunque incompatibile. Contro il provvedimento non e' ammesso alcun gravame, ne' in via amministrativa ne' in via giurisdizionale. ((4))

Testo unico-art. 306

Art. 306. ([Art. 4, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-05-22;744~art4)). E' consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo con altri uffici siano annessi all'insegnamento per effetto di regolari convenzioni gia' stipulate all'atto della pubblicazione del [R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102), e cioe' alla data 11 ottobre 1923.

Testo unico-art. 307

Art. 307. ([Art. 44, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art44)). La Cassa pensioni, gia' costituita nella R. Scuola superiore di commercio di Venezia, a favore del corpo insegnante, degli impiegati e delle loro famiglie, continuera' a funzionare secondo le norme regolamentari per essa in vigore e conformemente alle leggi che disciplinano il conferimento delle pensioni e delle indennita' agli impiegati civili dello Stato fino a quando saranno esauriti gli impegni assunti dalla Scuola stessa, a termini del suo statuto, verso il personale gia' in carica all'atto di promulgazione della [legge 20 marzo 1913, n. 268](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1913-03-20;268), in quanto esso non abbia dichiarato di optare per la pensione di Stato. Il fondo pensioni, gia' costituito nella Scuola superiore di commercio di fondazione Revoltella di Trieste a favore del corpo insegnante, del personale di servizio e delle rispettive famiglie, seguitera' a funzionare secondo lo statuto in vigore per lo stesso fondo, fino a quando saranno esauriti gli impegni assunti dalla Scuola stessa verso il personale gia' in pensione e quello in carica alla data di entrata in vigore del [R. decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1667](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1920-11-07;1667), in quanto quest'ultimo non dichiari di optare per la pensione di Stato.

Testo unico-art. 308

Art. 308. ([Art. 28, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-10-27;1933~art28)). Coloro che abbiano appartenuto al ruolo dei professori universitari governativi, qualora abbiano comunque cessato dall'ufficio e siano successivamente nominati professori nel ruolo medesimo, hanno diritto ad aver computato, agli effetti degli stipendi, con le norme relative all'inquadramento dei professori universitari, il servizio prestato anteriormente alla cessazione dall'ufficio con effetto dal giorno in cui i professori predetti sono stati riassunti in ruolo. La presente disposizione si applica solo ai professori in servizio al 24 novembre 1926, data di pubblicazione del [R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-10-27;1933).

Testo unico-art. 309

Art. 309. ([Art 125, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art125) - Art. 63, R. decreto 30 novembre 1924. n. 2172). Coloro i quali all'11 ottobre 1923, data di pubblicazione del [R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102), avevano la qualifica di professore emerito od onorario o di dottore aggregato, conservano la qualifica stessa e le prerogative ad essa inerenti a sensi del T. U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvate con [R. decreto 9 agosto 1910, n. 795](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795). Conservano del pari la qualifica e le prerogative riconosciute dalle disposizioni vigenti al 14 gennaio 1925, data di pubblicazione del [R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2172), coloro che alla data stessa erano professori emeriti e onorari e dottori aggregati negli istituti superiori agrari e di medicina veterinaria.

Testo unico-art. 310

Art. 310. ([Art. 11, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2172~art11)). Sono conservati ad personam i posti d'incaricato di ruolo di cui alla tabella n. 86, allegala 2°, del [R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-11;2395). La spesa relativa e' a carico del bilancio dello Stato.

Testo unico-art. 311

Art. 311. ([Art. 79, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art79)). Ai professori i quali al 24 aprile 1913, data di applicazione della [legge 20 marzo 1913, n. 268](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1913-03-20;268), insegnavano a titolo pubblico e con effetti legali presso Universita' estere e siano cessati da tale ufficio per ragioni determinate dalla guerra 1915-1918, e dell'8 ottobre 1931, data di pubblicazione del [R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227), erano incaricati di lingue straniere in un R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali, puo' esser fatto, su loro domanda e col parere del senato accademico e del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto, il trattamento di cui all'[art. 43, comma quarto, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art43-com4). Tuttavia, agli effetti degli aumenti periodici, la loro anzianita' decorrera' dal mese successivo alla data dei provvedimento.

Testo unico-art. 312

Art. 312. ([Art. 28, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art28)). A coloro i quali abbiano conseguito la libera docenza presso gli Istituti superiori agrari o di medicina veterinaria, anteriormente al 29 gennaio 1925, e' applicabile la disposizione di cui al penultimo comma dell'art. 118 del presente T. U. Il quinquennio, dopo il quale potra' essere definitivamente confermata l'abilitazione, decorre dal 28 agosto 1930, data di pubblicazione del [R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176).

Testo unico-art. 313

Art. 313. (Art. 156, commi 1° a 3°, decreto 30 settembre 1933, n. 2102 - Art. 26, [R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 63](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-05-22;744~art63), [R. decreto-legge 4 settembre 1925, n 1604 - Articoli 26](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-04;1604~art26) e [81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-04;1604~art81), [R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227) - [Legge 16 giugno 1932, n. 812](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1932-06-16;812)). Il personale vario, assistente, tecnico e subalterno, mantenuto in servizio presso le Universita' e gli Istituti superiori di cui alle tabelle A e B, annesse al [R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102), ai sensi dell'art. 156 dello stesso decreto, ivi compreso quello gia' in servizio presso il R. Istituto di studi superiori di Firenze e presso i Regi Istituti clinici di Milano, mantenuto, rispettivamente, presso la R. Universita' di Firenze e presso la R. Universita' di Milano, a sensi dell'[articolo 63 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-04;1604~art63), resta governato dalle disposizioni del [R. decreto 7 dicembre 1922, n. 1594](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1922-12-07;1594). Gli emolumenti spettanti al personale di cui al comma precedente continueranno ad essere corrisposti direttamente dallo Stato, a carico del quale rimarra' l'onere del relativo trattamento di quiescenza. Le Universita' e gli Istituti verseranno annualmente allo Stato, per ciascuna persona, la somma corrispondente all'ammontare medio degli emolumenti spettanti alla categoria cui appartiene, determinato globalmente come appresso: per ciascun aiuto . . . . . . . . L. 11.000 per ciascun assistente. . . . . . » 10.000 per ciascun tecnico . . . . . . . » 9.500 per ciascun subalterno . . . . . » 8.000 Il personale assistente, tecnico e subalterno, appartenente ai ruoli statali, in servizio alla data del 31 ottobre 1931, presso i Regi Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, mantenuto in servizio in uno speciale ruolo transitorio, a sensi dell'[art. 81 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art81), conserva il trattamento economico a carico dello Stato, al quale viene rimborsata la spesa effettiva da parte degli Istituti in cui il personale stesso presta servizio. ((97)) Riguardo al personale assistente contemplato dal presente articolo si applicano, per i trasferimenti e per le promozioni da assistente ad aiuto, le disposizioni dell'art. 130 del presente T. U. Le disposizioni dell'art. 132, relative ai passaggi ad altri ruoli, non sono applicabili se non a coloro che siano stati nominati in seguito a concorso, salvo per gli aiuti ed assistenti che siano riusciti vincitori in concorsi a cattedre d'insegnamento in Regi Istituti medi d'istruzione.

Testo unico-art. 314

Art. 314. ([Art. 80, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art80)). Fermo restando il disposto dell'art. 134 del presente T. U. circa il limite d'eta', gli aiuti e assistenti, nominati anteriormente al 1° dicembre 1924, potranno essere mantenuti in servizio fino al 30 novembre 1934. Dal 1° dicembre 1934 essi cesseranno dal servizio, salvo che abbiano conseguita l'abilitazione alla libera docenza. La disposizione, di cui al primo comma del presente articolo, non si applica per gli aiuti e assistenti dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Testo unico-art. 315

Art. 315. ([Art. 137, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art137) - [Art. 70, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art70)). Il personale universitario che, trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 137 del decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e all'art. 70, ultimo comma, del [R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227), abbia continuato a fruire dell'alloggio in locali o stabilimenti di pertinenza delle Universita' o Istituti superiori, conservera' ad personam l'alloggio stesso, corrispondendo il canone annuale d'affitto, determinato a sensi degli articoli suindicati, e che sara' devoluto all'Universita' o Istituto superiore rispettivo.

Testo unico-art. 316

Art. 316. ([Art. 83, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art83) - [Legge 16 giugno 1932, n. 812](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1932-06-16;812)). I professori di ruolo in servizio presso la R. Scuola normale superiore di Pisa al 16 luglio 1932, data di pubblicazione della [legge 16 giugno 1932, n. 812](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1932-06-16;812), possono ottenere il trasferimento in altri Istituti d'istruzione superiore quando siano compresi in una terna di concorso universitario. Il personale di ruolo di ogni categoria che, all'8 ottobre 1931, data di pubblicazione del [R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227), si trovava addetto alla R. Scuola normale superiore di Pisa, rimane in servizio presso la Scuola stessa e continua a far parte dei dipendenti dello Stato. Gli emolumenti spettanti al personale anzidetto continueranno ad essere corrisposti dallo Stato, a carico del quale rimarra' altresi' l'onere del relativo trattamento di quiescenza. La Scuola versera' annualmente allo Stato, a titolo di rimborso, le somme effettivamente corrisposte per stipendi ed emolumenti al detto personale. Il personale subalterno, che si trovi nelle condizioni di cui ai commi precedenti, potra' essere trasferito ad altri ruoli statali.

Testo unico-art. 317

Art. 317. ([Art. 5, R. decreto 2 giugno 1932, n. 690](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1932-06-02;690~art5)). Il personale delle Universita' e degli Istituti d'istruzione superiore assegnato ai posti che esistevano nei ruoli organici il 27 giugno 1932, data di pubblicazione del [R. decreto 2 giugno 1932, n. 690](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1932-06-02;690), e che per effetto del decreto stesso sono stati soppressi, e' considerato in soprannumero nel grado occupato alla data suddetta fino al riassorbimento per successive vacanze.

Testo unico-art. 318

Art. 318. ([Art. 8, legge 8 giugno 1933, n. 629](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1933-06-08;629~art8)). A decorrere dal 7 luglio 1933, data di entrata in vigore della [legge 8 giugno 1933, n. 629](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1933-06-08;629), sono soppresse le tabelle relative ai ruoli organici del personale della carriera amministrativa, di ragioneria e d'ordine dell'amministrazione: universitaria, comprese nella tabella E allegata al [R. decreto 2 giugno 1932, n. 690](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1932-06-02;690), come pure le tabelle relative al personale di segreteria dei Regi Istituti superiori agrari, e quelle relative al personale di segreteria dei Regi Istituti superiori di medicina veterinaria, comprese rispettivamente nelle tabelle 86 e 87 allegate al R. decreto 11 novembre 1923, n, 2395. Il personale di grado inferiore all'ottavo, appartenente ai ruoli anzidetti, rimarra' in servizio in uno speciale ruolo transitorio, conservando il trattamento economico e di quiescenza, nonche' i diritti di carriera fino al grado nono incluso a carico dello Stato, al quale sara' rimborsata la spesa effettiva da parte dei Regi Istituti d'istruzione superiore, nei quali il personale stesso prestera' servizio, e nei cui ruoli organici dovranno tenersi vacanti altrettanti posti del gruppo corrispondente. E' in facolta' del Ministro trasferire gli impiegati del ruolo anzidetto a posti di gruppo corrispondente vacanti nei ruoli organici dei Regi Istituti d'istruzione superiore. Nulla e' innovato per quanto riguarda il trattamento economico e di quiescenza del personale di segreteria attualmente in servizio presso i Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali. Rimangono fermi i diritti acquisiti in base ai vigenti ordinamenti per il personale di segreteria a carico dei Regi Istituti d'istruzione superiore.

Testo unico-art. 319

Art. 319. ([Art. 10, legge 8 giugno 1933, n. 629](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1933-06-08;629~art10)). I direttori e capi di segreteria delle Regie Universita' e dei Regi Istituti d'istruzione superiore di cui alla tabella B annessa al presente T. U., qualora siano nominati ai sensi dell'[art. 9 della legge 8 giugno 1933, n. 629](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1933-06-08;629~art9), nel ruolo dei direttori amministrativi presso gl'Istituti dove prestavano servizio, ottengono il trattamento economico iniziale del grado cui sono assegnati, conservando a carico degl'Istituti, a titolo di assegno ad personam da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale differenza fra il nuovo trattamento complessivo lordo per stipendio, supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia e il trattamento di cui fruivano per assegni fissi e continuativi aventi la medesima natura. In ogni caso, ove avvenga che i nuovi emolumenti pensionabili a carico dello Stato siano inferiori agli emolumenti pensionabili precedentemente percepiti a carico dell'Istituto, la differenza si aggiungera' all'ammontare degli stipendi corrisposti dall'Istituto, agli effetti del riparto dell'onere per il trattamento di quiescenza ai sensi del [R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-25;2404).

Testo unico-art. 320

Art. 320. ([Art. 11, legge 8 giugno 1933, n. 629](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1933-06-08;629~art11)). I direttori e i capi di segreteria delle Regie Universita' e dei Regi Istituti d'istruzione superiore, qualora non ottengano a' sensi dell'[art. 9 della legge 8 giugno 1933, n. 629](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1933-06-08;629~art9), la nomina a direttori amministrativi, saranno mantenuti in servizio con la qualifica di segretari capi, conservando il trattamento economico inerente al grado attuale, purche' non superiore a quello iniziale previsto per il grado ottavo. Ove trattisi di personale statale, saranno inoltre applicabili le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 318 del presente T. U.

Testo unico-art. 321

Art. 321. ([Art. 12, legge 8 giugno 1933, n. 629](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1933-06-08;629~art12)). ((Nella prima applicazione delle norme derivanti dalla legge 8 giugno 1933-XI, n. 629, ai posti vacanti nei ruoli del personale di segreteria delle Regie universita' e dei Regi istituti superiori potra' provvedersi mediante concorsi per esami riservati esclusivamente a coloro i quali, alla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del, Regno, abbiano esercitato a qualsiasi titolo le funzioni inerenti ai posti suddetti per almeno un triennio. A tali effetti non costituira' interruzione del triennio il servizio militare prestato nelle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Capo del Governo 6 novembre 1935-XIV. Per l'ammissione ai suddetti concorsi per i posti di carriera amministrativa e di ragioneria sara' necessario possedere il prescritto titolo di studio)). ((40))

Testo unico-art. 322

Art. 322. ([Art. 13, legge 8 giugno 1933, n. 629](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1933-06-08;629~art13)). Nella prima applicazione delle norme derivanti dalla [legge 8 giugno 1933, n. 629](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1933-06-08;629), il Ministro dell'educazione nazionale ha facolta' di distaccare per un triennio presso l'Amministrazione centrale non piu' di quattro impiegati del ruolo transitorio dell'Amministrazione universitaria, in relazione a particolari esigenze dell'amministrazione. ((40))

Testo unico-art. 323

Art. 323. ([Art. 36-bis, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art36bis) - [Legge 16 giugno 1932, n. 812](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1932-06-16;812)). Ai Regi Istituti superiori di scienze economiche e Commerciali possono essere ammessi: a) i giovani che hanno conseguito il diploma di perito agrario secondo l'ordinamento previsto dai [R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3214), e che sono in possesso del titolo di ammissione al liceo classico, o del certificato di promozione al secondo corso del liceo scientifico o al secondo corso di istituto tecnico o commerciale; b) i giovani che hanno conseguito il diploma di perito agrario secondo l'ordinamento previsto dal [R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3214), che hanno inoltre frequentato uno dei corsi di specializzazione presso Scuole agrarie medie specializzate e che sono in possesso del titolo di ammissione all'Istituto tecnico superiore o al liceo scientifico o del certificato di promozione alla quinta ginnasiale. Coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, possono inoltre venire ammessi agli Istituti superiori agrari, con le norme del penultimo comma dell'art. 143 del presente T. U.

Testo unico-art. 324

Art. 324. ([Art. 7, R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1928-06-14;1590~art7)). Alle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 144 del presente T. U. possono essere iscritti in un Istituto superiore di ingegneria gli ufficiali di artiglieria e genio che abbiano regolarmente compiuto i corsi quadriennali dell'Accademia di artiglieria e genio, in applicazione del [R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2986).

Testo unico-art. 325

Art. 325. ([Art. 85, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art85) - [Legge 16 giugno 1932, n. 812](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1932-06-16;812)). Agli studenti, che si siano immatricolati nelle Universita' e negl'Istituti d'istruzione superiore a tutto l'anno accademico 1930-31, sono applicabili fino al compimento degli studi le disposizioni della [legge 14 giugno 1928, n. 1312](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1928-06-14;1312), senza le limitazioni di cui al n. 1° dell'art. 153 del presente T. U.

Testo unico-art. 326

Art. 326. (Art. 6, decreto 31 dicembre 1923, n, 2909 - [Art 31, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-09-25;1585~art31) - Art. 21, comma ultimo, [R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176)). Salve le norme particolari per le professioni di avvocato, procuratore e notaro, le lauree e i diplomi conferiti sino a tutto il 31 dicembre 1924 abilitano all'esercizio professionale. Le lauree e i diplomi, conseguiti fino al 31 dicembre 1925, da coloro che precedentemente all'11 ottobre 1923, data di pubblicazione del [R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102), furono regolarmente iscritti a tutti gli anni di corso stabiliti dagli ordinamenti universitari per il conferimento delle lauree o diplomi cui aspiravano, hanno, agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale, lo stesso valore delle lauree e dei diplomi conseguiti entro il 31 dicembre 1924. Le lauree in scienze economiche e commerciali, in scienze economico-marittime e in scienze economiche, politiche e sociali conferite sino a tutto l'anno accademico 1930-31 abilitano all'esercizio professionale, previo il biennio di pratica di cui all'[art. 5 del R. decreto 28 marzo 1929, n. 588](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;588~art5).

Testo unico-art. 327

Art. 327. ([Art. 8, R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1960](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1932-10-20;1960~art8)), Le disposizioni contenute nel Titolo I, sezione III, capo II, § 3, non si applicano a coloro che abbiano conseguito la laurea in ingegneria entro termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo precedente.

Testo unico-art. 328

Art. 328. ([Art. 45, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art45)). Alle lauree, ai diplomi ed ai certificati di studio rilasciati anteriormente alla [legge 20 marzo 1913, n. 268](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1913-03-20;268), dalle Regie Scuole superiori di commercio in conformita' dei [Regi decreti in data 24 giugno 1883, n. 1547](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1883-06-24;1547), serie terza; 26 novembre 1903, n. 476; 19 gennaio 1905, n. 19, e 15 luglio 1906, n. 391, e conservato il valore equipollente ai titoli di cui all'art. 167 del presente T. U.

Testo unico-art. 329

Art. 329. (Art. 58, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n, 1604 - Art. 8, comma ultimo, [R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1928-06-14;1590)). La laurea in ingegneria chimica rilasciata dalle Scuole superiori di chimica industriale agli allievi immatricolati prima dell'anno 1923-24 e' titolo di ammissione all'esame di Stato per la professione di ingegnere e per quella di chimico. Coloro che abbiano compiuto il terzo corso per la laurea in fisica non oltre l'anno accademico 1927-28 sono ammessi, almeno un anno dopo il conseguimento di detta laurea, a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere.

Testo unico-art. 330

Art. 330. ([Art. 1, R. decreto-legge 26 giugno 1930, n. 964](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-06-26;964~art1) - [Art 46, decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1931-08-28;1227~art46) [Articoli 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1932-05-26;622~art1) e [2, Legge 26 maggio 1932, n. 622](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1932-05-26;622~art2)). A tutti coloro i quali, anteriormente all'entrata in vigore dell'ordinamento stabilito dal [R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102), hanno conseguito il diploma d'ingegnere, compete la qualifica di « dottore in ingegneria ». A tutti coloro i quali, anteriormente all'entrata in vigore dell'ordinamento stesso, hanno conseguito presso le Regie Scuole d'applicazione per gli ingegneri o presso la R. Scuola d'architettura di Roma il diploma di architetto compete la qualifica di « dottore in architettura ». Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli ingegneri ed agli architetti contemplati dall'articolo 73 del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto, approvato con [R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537). A tutti coloro i quali hanno conseguito il diploma della Scuola speciale di chimica industriale, istituita presso la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della Regia Universita' di Pavia con [decreto Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1725](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1916-11-26;1725), compete la qualifica di « dottore in chimica industriale ». A tutti coloro i quali hanno conseguito il diploma di perito forestale presso il cessato Istituto forestale di Vallombrosa compete la qualifica di « dottore in scienze forestali ».

Testo unico-art. 331

Art. 331. ([Articoli 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-03-21;459~art1) e [2, legge 21 marzo 1926, n. 459](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-03-21;459~art2)). I rettori delle Universita' e i direttori e rettori degli Istituti superiori, sono autorizzati a conferire, a titolo d'onore, la laurea o il diploma agli studenti militari caduti in guerra e agli studenti che, dopo la guerra, sono caduti per la redenzione della Patria e per la difesa della Vittoria. Tale conferimento e' dovuto anche a quegli studenti che all'atto del loro sacrificio non avevano ancora interamente compiuto il corso degli studi per il conseguimento della laurea o del diploma medesimo. Il modulo relativo sara' fornito alle Universita' e agli Istituti superiori dal Ministero dell'educazione nazionale. Per il conferimento della laurea o del diploma non e' dovuta alcuna tassa.

Testo unico-art. 332

Art. 332. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 11 LUGLIO 2002, N. 148](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-07-11;148)))

Testo unico-art. 333

Art. 333. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 31 MAGGIO 1949, N. 328](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-05-31;328)))

Testo unico-art. 334

Art. 334. ([Art. 88, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art88) - [Art. 14, legge 8 giugno 1933, n. 629](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1933-06-08;629~art14)). Non oltre il 31 dicembre 1935 tutte le amministrazioni delle istituzioni, di cui all'art. 191, dovranno inviare al Ministero dell'educazione nazionale copia dello statuto o delle tavole di fondazione, del regolamento di amministrazione, del bilancio dell'anno in corso e dell'inventario dei beni immobili e mobili, pertinenti a ciascuna istituzione. Le amministrazioni delle istituzioni, che manchino di statuto o di regolamento, dovranno presentarne uno schema nel termine indicato nel comma precedente.

Testo unico-Tabella A

TABELLA A (articoli 1 e 2). Parte di provvedimento in formato grafico (1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (15) (16) (18) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (42) (41) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52)(53) (54) (55) (59) (62) (65) (67) (76) (79) (80) (81) (101) (105) (112) (129) (146) (150) (166) (190) (243) (262) (264) (307) (347) (348) (353) (357) (358) (360) (361) (362) (364) (365) (366) (367) (368) ((371))

Testo unico-Tabella B

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