LEGGE 27 dicembre 1933, n. 1897
Art. 1
Il sanitario, che riceve per sè o per un terzo, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, allo scopo di agevolare, con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialità medicinali, o dei prodotti indicati nell'art. 12 della legge 9 gennaio 1927, n. 58, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire duemila a cinquemila. Se il fatto violi pure altre disposizioni di legge, si applicano le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati. La condanna all'arresto importa la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo pari alla durata della pena inflitta.
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