LEGGE 27 dicembre 1933, n. 1978

Type Legge
Publication 1933-12-27
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, che ha dato propria adesione, liquida, in conformità delle norme contenute nei successivi articoli, i contratti di assicurazione sulla vita stipulati in corone austro-ungariche o in marchi germanici presso compagnie tedesche anteriormente al 1° agosto 1914, ed in vigore al 1° gennaio 1920, per i quali siano state pagate almeno tre annualità di premio da cittadini dei territori annessi al Regno d'Italia con leggi 26 settembre 1920, n. 1322, 19 dicembre 1920, n. 1778, e col decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, convertito nella legge 10 luglio 1925, n. 1512, anche se la cittadinanza italiana sia stata conferita per opzione od elezione e che, in ogni caso, conservino, alla data di pubblicazione della presente legge, la cittadinanza stessa, semprechè per detti contratti non sia stato eseguito alcuno speciale accordo intervenuto eventualmente fra gli interessati e le compagnie assicuratrici, per la rivalutazione o liquidazione parziale o totale.

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