LEGGE 22 gennaio 1934, n. 76
Art. 1
Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare le norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro, allegate alla presente legge, e ad introdurre nel testo, tenuto conto dei voti del Parlamento, le opportune modificazioni, nonchè quelle che saranno necessarie per coordinare le norme medesime fra di loro e con le disposizioni delle altre leggi vigenti. Le norme anzidette sostituiranno quelle emanate con Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 471.
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