LEGGE 18 gennaio 1934, n. 95
Art. 1
Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1929-1930 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio medesimo, in .................L. l2.297.603.508,56 delle quali furono riscosse . . . . . . . . .» 10.876.070.020,68 ----------------- e rimasero da riscuotere. . . . . . . . . . .L. 1.421.533.487,88
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