LEGGE 22 gennaio 1934, n. 104
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA Dl DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D' ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. L'ultimo comma dell'art. 132 del testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 651, è sostituito dal seguente: « Tale Commissione è nominata al principio di ogni anno con decreto Ministeriale e valgono anche per essa le norme di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del presente testo unico ». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - JUNG Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
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