LEGGE 22 gennaio 1934, n. 105
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Agli aspiranti ufficiali di complemento che, con tale grado, risultino deceduti in azioni di combattimento della guerra 1915-18, o per ferite od infermità contratte a causa della guerra stessa, è riconosciuta - quale postumo tributo d'onore alla loro memoria - la effettiva attribuzione del grado di sottotenente di complemento nella rispettiva arma o corpo. Rimane ferma ogni altra disposizione in vigore intesa a regolare il trattamento economico già spettante agli interessati diretti, o quello di pensione ai congiunti che vi abbiano titolo. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - JUNG Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
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