LEGGE 22 gennaio 1934, n. 106
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. L'art. 13 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito quale è stato successivamente modificato, è sostituito dal seguente: « Art. 13. - Scuole militari. « Le scuole militari sono le seguenti: a) Collegi militari; b) Regia accademia di fanteria e cavalleria; c) Regia accademia di artiglieria e genio; d) Scuola di applicazione di fanteria; e) Scuola di applicazione di cavalleria; f) Scuola di applicazione di artiglieria e genio; g) Scuola di applicazione di sanità militare; h) Scuole centrali; i) Scuola di tiro di artiglieria; l) Scuola di guerra; m) Scuole allievi ufficiali di complemento; n) Scuole allievi sottufficiali. « Il numero dei Collegi militari, quello delle Scuole di reclutamento di ufficiali di complemento e di reclutamento dei sottufficiali, il numero delle Scuole centrali, nonchè l'ordinamento di ciascuna Scuola militare ed i loro eventuali raggruppamenti saranno stabiliti per decreto Reale che il Ministero della guerra promuoverà di concerto con quello delle finanze ». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - JUNG Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
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