LEGGE 22 gennaio 1934, n. 107
Art. 1
La prima parte dell'ultimo comma dell'art. 24 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, è modificata come segue: « Il capo del Centro chimico militare deve avere grado di generale di divisione o di brigata ».
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