LEGGE 22 gennaio 1934, n. 111
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Agli Uffici incaricati della esazione della tassa di concessione governativa per la vidimazione delle patenti di abilitazione alla guida di automobili, prevista nell'ultimo capoverso dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, sulle tasse ciclistiche ed automobilistiche, dovrà essere esibita dai richiedenti una dichiarazione sottoscritta dal titolare della patente di guida, contenente i dati relativi alla individuazione del titolare della patente, al grado di questa, all'attività automobilistica, effettivamente esercitata, nonchè alla posizione del titolare medesimo nei riguardi del servizio militare prestato. Le dichiarazioni anzidette saranno trasmesse al Ministero della guerra. In caso di dichiarazione inesatta o reticente, il dichiarante sarà punito con la pena dell'ammenda fino a L. 500. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra di concerto con il Ministro per le finanze, saranno emanate le norme occorrenti per la esecuzione della presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII VITTORIO EMANUELE MESSOLINI - JUNG - CIANO Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
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