LEGGE 11 gennaio 1934, n. 112

Type Legge
Publication 1934-01-11
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Agli agenti delle Ferrovie dello Stato esonerati in applicazione del R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596, con decorrenza posteriore al 30 aprile 1933, sarà corrisposto un compenso pari ad una mensilità di stipendio per qualsiasi anticipazione dell'esonero rispetto al raggiungimento dei limiti normali, purchè superiore al semestre. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - CIANO - JUNG. Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

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