LEGGE 22 gennaio 1934, n. 121
Art. 1
Agli effetti di cui all'art. 123 del testo unico 21 febbraio 1805, n. 70, modificato dall'articolo unico della legge 19 aprile 1906, n. 135, alla madre vedova è equiparata quella che, alla data del decesso del figlio, viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza ricevere da esso gli alimenti. Ove il marito sia il padre del militare defunto, e possegga i requisiti di legge per conseguire la pensione, questa viene divisa in parti eguali tra i genitori. Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione tra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del militare, alla madre spetta la metà della pensione già attribuita al marito, o che potrebbe a questo spettare. In caso di morte di uno dei genitori, la pensione si consolida per intero nel superstite.
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