Art. 1
La Discoteca di Stato, oltre ai fini previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2223, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 81, ha per iscopo di raccogliere ed ordinare sistematicamente, registrandolo in matrici, in dischi e con qualsiasi altro mezzo meccanico, tutto quanto nel campo dei suoni interessi la cultura scientifica, artistica e letteraria, ed in modo particolare: a) i canti e i dialetti di tutte le regioni e le colonie d'Italia; b) le interpretazioni « definitive » delle opere principali dei maggiori compositori e poeti viventi; c) ciò che possa interessare gli studi di glottologia, di zoologia, di fisiologia, di storia, ecc. La Discoteca provvede, inoltre, a fornirsi delle pubblicazioni fonografiche, che giovino al conseguimento dei suoi fini e collabora con gli Istituti similari ed affini degli altri Stati al progresso della cultura a mezzo della fonografia in tutti i suoi sviluppi e le sue applicazioni.