LEGGE 29 gennaio 1934, n. 138
Art. 1
L'apertura e l'esercizio di gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano, anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia sono soggetti ad autorizzazione da parte del prefetto, ai termini della legge 16 luglio 1916, n. 947.
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