LEGGE 25 gennaio 1934, n. 150
Art. 1
I contratti collettivi di lavoro debbono essere denunciati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, almeno tre mesi prima della loro scadenza. Tale termine sostituisce di diritto quello di minore durata, eventualmente stabilito nei contratti collettivi vigenti che scadono quattro mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.
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