LEGGE 5 febbraio 1934, n. 163
Art. 1
Le Corporazioni, previste dalla dichiarazione VI della Carta del lavoro, dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e dal R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sono istituite con decreto del Capo del Governo, su proposta del Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato corporativo centrale.
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