LEGGE 25 gennaio 1934, n. 190

Type Legge
Publication 1934-01-25
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

È consentito l'avanzamento, limitatamente al grado immediatamente superiore a quello attualmente rivestito, ai centurioni e ai capi manipolo della Milizia nazionale forestale, ammessi nella Milizia medesima fino a tutto il 1° gennaio 1927, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino sprovvisti del titolo di studio richiesto dall'art. 5 della legge 13 dicembre 1928, n. 3141.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.