Art. 1
Il Governo del Re è autorizzato a provvedere all'adesione delle Colonie italiane alla Convenzione di Roma del 9 dicembre 1907 per la creazione di un Ufficio internazionale di igiene pubblica con sede in Parigi.
Il Governo del Re è autorizzato a provvedere all'adesione delle Colonie italiane alla Convenzione di Roma del 9 dicembre 1907 per la creazione di un Ufficio internazionale di igiene pubblica con sede in Parigi.