LEGGE 22 gennaio 1934, n. 284
Art. 1
Gli aeromobili da turismo sono di due categorie. Appartengono alla prima quelli di proprietari privati che ne facciano uso senza fine di lucro, nonchè quelli appartenenti ad Enti ed Associazioni sportive italiane contemplate dalle norme stabilite nel regolamento, che non abbiano scopi di lucro. Appartengono alla seconda categoria quelli di proprietà privata o di Società, adibiti a trasporti aeronautici di carattere turistico, mediante retribuzione o comunque a fine di lucro. Ad essi sono assimilati gli aeromobili adibiti a lavoro aeronautico, secondo le norme stabilite nel regolamento.
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